L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sui flexible benefits

Chiusura dell’Agenzia delle Entrate alla incumulabilità dei flexible benefits del comma 3, ultimo periodo, dell’art. 51 del TUIR (beni e servizi generici offerti ai dipendenti anche sotto forma di voucher) ai fini del superamento della soglia di 258,23 euro esente da oneri fiscali.

La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 904-1353/2017, ha respinto la richiesta avanzata dalla società istante di escludere dall’imponibile fiscale il valore di un buono spesa di valore inferiore a 258,23 euro erogato ad un dipendente già assegnatario di autovettura aziendale ad uso promiscuo, regolarmente tassata sulla base del valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI. L’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 precisa che la verifica del superamento dei 258,23 euro nel periodo d’imposta va effettuata con riferimento agli importi tassabili (cioè suscettibili di essere tassati) in capo al percettore del reddito per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Ne consegue, secondo l’Istante, che solo gli importi non tassati in capo al dipendente “consumano” in concreto il plafond di 258,23 euro e quindi solo tali importi, che comportano il superamento della suddetta soglia, determinano la tassazione di tutto il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, compreso il loro valore fino a 258,23 euro; mentre invece la cessione di un bene o la prestazione di un servizio se singolarmente già assoggettata a tassazione da parte del datore di lavoro in capo al dipendente non intacca il predetto plafond.

Non la pensa in questo modo l’Agenzia delle Entrate, in quanto la circolare ministeriale del 16 luglio 1998, n. 188, punto 2, chiarisce che la previsione di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR costituisce un principio di carattere generale applicabile a tutti i beni ceduti e/o servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ivi inclusa l’autovettura aziendale a uso promiscuo.

Inoltre, il riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito è da intendersi nel senso che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente quanto il dipendente ha a sua volta corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta da parte del datore di lavoro.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP