Agevolazioni fiscali per il welfare anche per i contratti collettivi nazionali di lavoro

Anche i contratti collettivi nazionali di lavoro (e non solo quelli aziendali!) possono prevedere erogazioni di welfare fiscalmente agevolate a favore dei dipendenti del settore privato o pubblico. La lettera f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, come riformulata dalla Legge di stabilità del 2016,  stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Questa formulazione della norma ha fatto sorgere il dubbio che le opere e servizi fiscalmente agevolati fossero solo quelli previsti da contratti o accordi esclusivamente a carattere aziendale. Con la Legge di bilancio 2017 è stata finalmente fatta chiarezza: con l’introduzione di una norma di “interpretazione autentica” – quindi avente effetto retroattivo – della lettera f) del comma 2 dell’art. 51 spetta l’agevolazione fiscale anche qualora le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro  siano previsti all’interno di accordi nazionali, territoriali o accordi interconfederali.

Con ogni probabilità la nuova normativa ha inteso tutelare i recenti rinnovi dei CCNL che hanno disposto erogazioni di welfare per i dipendenti a cui si applica il contratto. Vale per tutti e fa da apripista il rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici del 26 novembre 2016 che ha stabilito che dal 1° giugno 2017 le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di welfare del valore di euro 100 (euro 150 dal 1° giugno 2018 e euro 200 dal 1° giugno 2019). Detti strumenti sono stati specificati dall’articolo 17, intitolato “Welfare”,  introdotto dal recente accordo integrativo dello scorso 27 febbraio, in particolare:

• opere e servizi per finalità sociali;

• somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti;

• beni e servizi in natura;

• servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP