Come funziona la proroga della Cassa Integrazione Covid-19?

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che continua a colpire tutto il mondo e in particolare il nostro Paese si è trasformata anche in emergenza economica, tanto da costringere il Governo a varare nuovi provvedimenti tra cui l’ultimo in ordine di tempo il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali a favore delle famiglie.

Tra le novità più importanti in materia di lavoro, l’estensione della cassa integrazione guadagni a favore dei dipendenti dei datori di lavoro colpiti dalla crisi economica. Costoro possono ricorrere alla cassa integrazione con causale Covid-19 per una durata massima di 14 settimane relativamente al periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, anche se solo dopo aver esaurito le prime 9 settimane potranno ottenere ulteriori 5 settimane. Esaurite le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre è possibile richiedere, con una nuova procedura, ulteriori 4 settimane di indennità.

Per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo, particolarmente colpiti dalla crisi, le ultime 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1° settembre.

I datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o al Fondo Integrazione salariale (FIS) con sede nelle le ex “zone rosse” (primi comuni colpiti dall’emergenza nella zona del lodigiano oltre al comune di Vò, in Veneto) hanno comunque diritto a 3 mesi in più di trattamento che si sommano alle prime 9 settimane

Invece, i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione in deroga (CIGD) hanno diritto a 1 mese in più di trattamento che si sommano alle prime 9 settimane, se aventi sede nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Contro i ritardi verificatisi in questi mesi nell’erogazione della cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’Inps, a partire dalle richieste decorrenti dal prossimo 18 giugno l’Istituto potrà anticipare il 40% dell’indennità entro un mese dal ricevimento delle domande.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’Inps diventa finalmente il soggetto responsabile al posto delle Regioni, ferme restando le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano e il completamento delle autorizzazioni delle prime 9 settimane di trattamento che restano comunque in capo alle Regioni stesse. 

Viene inoltre ampliata la platea dei dipendenti neo assunti che possono accedere agli ammortizzatori sociali, che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.

Infine, viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione,  consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva: obbligo che era stato introdotto con il DL n. 18/2020 (Cura Italia), cancellato con le legge di conversione, è stato ora nuovamente reintrodotto.

A fronte dell’estensione del ricorso alla cassa integrazione, si amplia il periodo entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso, che viene ora portato sino a tutto il 17 agosto 2020.

Con l’obiettivo di sostenere lavoratori e famiglie, raddoppiano i congedi parentali e i permessi Covid-19 nonché i bonus baby sitter. Salgono infatti a 30 giorni il periodo di congedo parentale Covid-19 di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I 30 giorni potranno ora essere fruiti dal 5 marzo fino al 31 luglio. 

Per i mesi di maggio e giugno 2020 sono inoltre aumentati di ulteriori 12 giornate i permessi retribuiti per i lavoratori disabili o per i lavoratori che assistono disabili ex art. 33 legge 104/92.

Fino al 31 luglio 2020 per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori immunodepressi, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

Si rafforza il bonus baby sitter che raddoppia da 600 a 1.200 euro. La somma potrà essere utilizzata direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi integrativi per la prima istanza, inclusi i cosiddetti centri estivi (in questo caso il bonus baby sitter è incompatibile con il bonus asilo nido). 

Viene introdotto un vero e proprio diritto alla smart working: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’anno 2020 i lavoratori dipendenti continuano ad avere il diritto sia al bonus Renzi che alle detrazioni di reddito di lavoro dipendente originariamente spettanti, anche se teoricamente non più dovuti per effetto delle misure a sostegno del reddito. In altre parole, la norma neutralizza gli effetti penalizzanti derivanti dal ricorso alla cassa integrazione, nonché dal riconoscimento dei congedi Covid-19.

Sono altresì sospesi sino al 31 agosto i pignoramenti sugli stipendi effettuati dall’agente per la riscossione.

Infine: si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con la famiglia ove prestano servizio.

Molte misure anche per sostenere i datori di lavoro. Oltre all’estensione della cassa integrazione guadagni, sono prorogati al 16 settembre il versamento di imposte e contribuiti già sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio con pagamento in unica rata oppure in quattro rate.

Non sono dovuti il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap. Sono previsti contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi che hanno avuto un significativo calo di fatturato. In particolare spettano a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. L’ammontare è calcolato applicando diverse percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019, in funzione dei ricavi/compensi. Per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro spetta il 20% della suddetta differenza; per i soggetti con ricavi/compensi compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro la percentuale è del 15%; per i soggetti tra 1 e 5 milioni di euro, scende al 10%. E’ comunque previsto un contributo minimo, pari a 1.000,00 euro, per ditte individuali e lavoratori autonomi; 2.000,00 euro per le imprese.

Ancora: sono previsti finanziamenti da parte dell’Inail alle imprese che acquistano apparecchiature e attrezzature per favorire il distanziamento sociale, per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio, nonché dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L’importo massimo concedibile è pari a 15.000,00 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000,00 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti e 100.000,00 euro oltre i 50.

Ai datori di lavoro esercenti attività in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta per il 2021 in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, in relazione agli  interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19, ivi compresi quelli  edilizi necessari per il  rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza. Il credito spetta anche in relazione agli investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

A tutti i datori di lavoro spetta altresì un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000,00 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Si segnala infine la possibilità, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, senza obbligo di causale anche se superano i primi 12 mesi.

Claudio Della Monica 
Consulente del Lavoro esperto Welfare Index PMI