Sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali

Conversione del premio di risultato allargata ai benefits individuati al comma 4 dell’art. 51 del TUIR grazie ai chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018.

Sulla base della Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) il dipendente può chiedere al datore di lavoro di convertire il premio di risultato anche con l’utilizzo di veicoli aziendali, mutui, fabbricati in uso o comodato e viaggi gratuiti nel settore ferroviario, in luogo dei cd “servizi sociali” (dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza agli anziani) e dei servizi generici di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Ciò a condizione che la cd “welfarizzazione” sia espressamente prevista nel contratto collettivo territoriale o aziendale istitutivo del premio di risultato.

Dopo aver chiarito che, in caso di conversione, i predetti beni e servizi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base degli imponibili convenzionali agevolati previsti dallo stesso comma 4 dell’art. 51, anziché sulla base del loro “valore normale”, la circolare n. 5/E approfondisce ogni singola fattispecie di welfarizzazione con esempi numerici. Vediamo i primi due, certamente quelli più ricorrenti.

Per quanto riguarda l’autovettura aziendale a uso promiscuo, partendo da un premio di risultato spettante di 3.000,00 euro e da un valore convenzionale annuale dell’autovettura aziendale di 1.885,50 euro, calcolato sulla base delle tabelle ACI, il lavoratore ha a disposizione la residua differenza di 1.114,50 euro che può incassare o convertire in altri benefits.

Nel caso invece del pagamento degli interessi sul mutuo contratto dal dipendente, l’esempio numerico fornito dall’Agenzia è il seguente:

▸Premio di risultato agevolabile € 3.000
▸Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo € 4.000
▸Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 2.000
▸Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio € 1.000 (€ 4.000 – € 3.000)
▸Base imponibile del benefit € 500 (€ 2.000 – € 1.000 = € 1.000 * 50%)
▸Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, € 2.500 (€ 3.000-€ 500).

Tuttavia, contrariamente alle conclusioni dell’Agenzia, il premio residuo da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, è pari a zero (€ 3.000 – € 3.000).

Nel secondo esempio numerico, infatti, la sostituzione del premio di risultato avviene con “somme” e non con “beni e servizi” come nel caso dell’autovettura aziendale. Nel primo esempio valore del benefit e base imponibile contributiva e fiscale coincidono, nel secondo no.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP