Welfare aziendale e detassazione

Riflessi positivi sul trattamento fiscale e quindi sulle prospettive di sviluppo del Welfare aziendale dalla sentenza n. 22332/2018 della Corte di Cassazione, che smentisce l’Agenzia delle Entrate in tema di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi offerti ai dipendenti.

In particolare, secondo la Corte, al datore di lavoro spetta diritto alla detrazione Iva assolta per l’acquisto di benefits “in favore dei figli dei dipendenti, per la formazione e qualificazione dei dipendenti medesimi e per i servizi di trasporto del personale”; mentre, viceversa, con risposta a interpello n. 904-603 del 20 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha negato la detraibilità per il datore di lavoro che acquista servizi di welfare “con finalità ricreative a favore della generalità o categorie di dipendenti.”

La sentenza n. 22332 evidenza che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta è ammesso non solo quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall’imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione (come argomentato dall’Agenzia delle Entrate), ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo. Nello specifico, i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico con il complesso delle attività economiche dello stesso, risolvendosi nella acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa rientranti nelle spese generali aziendali.

Ciò detto, potrebbe sorgere il dubbio se in corrispondenza del diritto alla detrazione concesso al datore di lavoro non si debba invece assoggettare a Iva l’operazione gratuita nei confronti del dipendente. Ebbene, in base all’art. 3 del DPR n. 633/72, non è richiesta l’applicazione dell’Iva per l’operazione attiva gratuita, anche con l’imposta a monte detratta, relativamente alle somministrazioni nelle mense aziendali e alle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.

Alla luce della predetta sentenza è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate riconsideri la propria posizione, così che i datori di lavoro possano determinare la corretta fiscalità e la conseguente imputazione contabile dei costi connessi all’erogazione dei beni e servizi nell’ambito del Welfare aziendale.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP