Agenzia delle Entrate: Il valore economico del servizio di carpooling è fiscalmente non imponibile

Il valore economico del servizio di carpooling offerto tramite piattaforma informatica dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti è fiscalmente non imponibile. 

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 461 del 31 ottobre 2019. Per “carpooling” si intende un sistema di trasporto non professionale basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più lavoratori dipendenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, senza che per la prestazione di trasporto sia previsto alcun tipo di corrispettivo.

I vantaggi consistono nell’ottimizzare e ridurre – anche in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale – i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali ecc.) e i costi individuali di trasporto (ad es.: spese carburante, pedaggio, spese di parcheggio) relativi al tragitto casa -lavoro-casa, ai fini del benessere dei dipendenti anche in favore dell’efficienza lavorativa; il tutto attraverso l’utilizzo di una piattaforma software che il gestore della stessa mette a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti del datore di lavoro con il quale ha instaurato un rapporto negoziale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che i costi sostenuti dal datore di lavoro per l’uso della piattaforma a disposizione dei dipendenti non concorrono a formare reddito fiscalmente imponibile in capo ai beneficiari.

Viene quindi specificato che la fattispecie del carpooling è inquadrabile nella lettera f) dell’art. 51, comma 2, del TUIR secondo cui è fiscalmente irrilevante l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o categorie di dipendenti e ai loro familiari per finalità aventi, tra le altre, rilevanza sociale.

Per quanto concerne invece la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di car pooling, l’Agenzia ritiene che siano deducibili per un ammontare complessivo non superiore alla misura del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Naturalmente, qualora il servizio sia contemplato in un regolamento aziendale a carattere negoziale, oppure in un contratto aziendale sottoscritto con le rappresentanze sindacali, la deducibilità sarebbe del 100%.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP