Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare: i benefit previsti dall’art. 51, co. 2 del Tuir.

È utile ritornare sulla recente circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023, al fine di esaminare gli specifici chiarimenti forniti in relazione ai benefit contemplati dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. In sintesi la circolare – ricordando che con le leggi di bilancio dello Stato relative agli anni 2016, 2017 e 2018 è stato implementato il sistema di agevolazioni che favoriscono l’affermazione del welfare aziendale – si sofferma su alcune tipologie di benefit in cui l’attivazione del beneficio fiscale viene subordinata alla condizione che essi siano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

In particolare la circolare si focalizza su:

– acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (art. 51, co. 2 del TUIR lettera d-bis);
opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari (lettera f);
– fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio (lettera f-bis);
– fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (lettera f-ter);
– contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie (lettera f-quater).

In via generale le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro relativamente alle suddette fattispecie non concorrono a formare il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti che ne beneficiano. Come accennato, tuttavia, condizione necessaria per accedere alla defiscalizzazione è che i suddetti benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente ne usufruiscano.

Nel merito, riguardo alle suddette fattispecie, la circolare chiarisce quanto segue:

Acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari – tale benefit può essere concesso dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: in entrambi i casi è prevista la non imponibilità fiscale e contributiva, a condizione che l’abbonamento “implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico” e che, qualora il datore di lavoro provveda all’erogazione di somme destinate all’acquisto o al rimborso di tali abbonamenti, acquisisca e conservi la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari – tale benefit afferisce all’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale riconosciuti dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: nel primo caso le relative spese sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille del costo del personale dipendente, nel secondo caso il datore di lavoro potrà dedurre integralmente il costo. Tra le opere e i servizi di utilità sociali sono annoverati quelli che hanno “finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto”, compresi i “corsi di lingua, informatica, musica, teatro, danza, ecc.”.
Tali utilità devono essere messe a disposizione direttamente o tramite terzi dal datore di lavoro, mentre è preclusa la possibilità di erogare rimborsi spese.

Fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio –  tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro direttamente, tramite strutture esterne o attraverso l’elargizione di somme, anche a titolo di rimborso spese. In questo caso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente – anche tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro attraverso la fornitura delle relative prestazioni o l’elargizione di somme. Per la definizione di soggetti anziani (coloro che hanno compiuto 75 anni di età) e non autosufficienti (“coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, deambulare, ecc., comprese le persone che necessitino di sorveglianza continuativa”) la circolare richiama precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie – si tratta dei contributi e dei premi corrisposti dal datore di lavoro in relazione all’erogazione di prestazioni rese esclusivamente in favore dei propri dipendenti (e non, quindi dei familiari degli stessi). In merito la circolare precisa che la defiscalizzazione in capo ai dipendenti beneficiari è circoscritta ai soli premi e contributi relativi a polizze “long term care” e “dread desease”.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI