Decreto sulla detassazione dei premi di produttività

Finalmente lo scorso 14 maggio è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo che disciplina le modalità operative per poter usufruire della detassazione dei premi di produttività.

Ogni lavoratore avente diritto al premio di produttività può scegliere di convertire, in tutto in parte, l’erogazione in denaro spettante in “premio sociale”, spendibile quindi in servizi di Welfare, a condizione che questa possibilità sia contenuta nell’accordo sindacale sulla produttività.

Oltre al beneficio fiscale immediato, il lavoratore che opta per il Welfare ha anche il vantaggio che il reddito derivante dalla produttività – massimo 2.000,00 euro o a certe condizioni 2.500,00 – non viene né computato ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali pubbliche; né ricompreso nei limiti reddituali – euro 50.000,00 – per l’accesso al premio di produttività detassato dell’anno successivo.

Facciamo un esempio: si pensi a un dipendente che ha percepito una retribuzione lorda di euro 49.000,00 più euro 2.000,00 di premio di produttività (non convertiti in Welfare) in un dato anno; l’anno successivo non avrebbe più diritto al premio di produttività detassato o convertibile in welfare dato che la somma dei suoi emolumenti, pari a euro 51.000,00, eccederebbe il limite previsto dalla norma. Qualora invece il dipendente chieda di convertire il premio di euro 2.000,00 in servizi Welfare, può aver accesso nel successivo anno al beneficio derivante dall’accordo di produttività, non verificandosi il superamento della soglia dei 50.000,00 euro.

E se non c’è l’accordo sindacale sulla produttività? Oppure se i sindacati non volessero creare un meccanismo di conversione tra premi e Welfare? Nessun problema, nulla è precluso! In queste ipotesi, infatti, per attuare un piano di Welfare il datore di lavoro può ricorrere ad un regolamento aziendale unilaterale, oppure concordarlo con i sindacati senza alcun riferimento alla produttività. In entrambe queste situazioni può quindi essere elaborato ed erogato un piano di Welfare aziendale senza particolari procedure formali, salvo individuare categorie omogenee dei soggetti aventi diritto, definendo beni e servizi da riconoscere ai lavoratori. Ovviamente, oltre al beneficio della fiscalità agevolata, il pacchetto Welfare così progettato non è soggetto ai limiti reddituali (euro 50.000,00) e di valore (euro 2.000,00) previsti in capo ad ogni dipendente per accedere alla retribuzione di produttività.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP