Il “welfare bilaterale” non costituisce reddito

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le prestazioni welfare finanziate da un Ente bilaterale (cd. “welfare bilaterale”) e corrisposte ai dipendenti dal datore di lavoro.

È quanto chiarito dalla risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Ma andiamo con ordine. Nella prassi si definisce welfare bilaterale quello sviluppato dalla contrattazione collettiva a qualsiasi livello. La sua specificità non si esaurisce nella fonte contrattuale, ma si caratterizza per la costruzione di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.

Le funzioni degli Enti bilaterali sono molteplici: dalle conciliazioni nelle liti di lavoro, agli incentivi per le imprese, al sostegno del reddito per i lavoratori, alla formazione professionale. L’iscrizione all’Ente bilaterale è obbligatoria solo da parte dei datori di lavoro che formalmente aderiscono a un’associazione firmataria del CCNL da loro applicato.

Le Aziende non aderenti, invece, qualora decidano di non iscriversi all’Ente bilaterale, sono di solito obbligate a corrispondere mensilmente in busta paga ai lavoratori una somma in denaro a carattere sostituivo. Con istanza di interpello, un datore di lavoro società di capitali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate ai lavoratori dall’Ente bilaterale per il proprio tramite.

Lo statuto dell’ente, che il datore di lavoro finanzia versando una contribuzione integralmente a proprio carico, prevede l’erogazione ai dipendenti di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il loro reddito nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104 del 1992. Dette somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che si fa carico di corrisponderle ai dipendenti in busta paga.

Con la risposta a interpello n. 24 l’Agenzia chiarisce che le somme erogate da tali enti devono essere soggette a tassazione solo qualora rientrino tra le categorie reddituali indicate nell’art. 6 del TUIR, in particolare se i redditi percepiti risultino in sostituzione di quelli rientranti in una delle suddette categorie. In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

Sulla base di questo presupposto, il premio per la nascita di un figlio, in quanto non assimilabile a nessuna delle categorie reddituali risulta pacificamente non tassabile. Qualche perplessità desta invece l’affermazione secondo cui anche gli emolumenti connessi a malattia, infortunio e permessi della legge 104/1992 sono esenti da tassazione. Bene per i dipendenti, in realtà queste somme sono sempre state corrisposte in sostituzione di redditi da lavoro dipendente non percepiti e quindi, come tali, soggette a tassazione.

Altra fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate è il contributo all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dei figli: questa erogazione a sostegno del reddito, secondo la risposta a interpello n. 24, andrebbe soggetta a tassazione, in quanto rientrante nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR – somme erogate a soggetti diversi dai dipendenti a titolo di borsa di studio).

Anche in questo caso però la risposta non convince, in quanto la borsa di studio erogata ai dipendenti a favore dei loro figli rientra nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR e come tale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Poco conta in proposito l’obiezione che il contributo all’iscrizione alla scuola proviene da un terzo (l’Ente bilaterale). Ciò in quanto è stessa Agenzia delle Entrate (anzi, l’allora Ministero delle Finanze, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997) che nel commentare l’art. 48 (ora 51) del TUIR – secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro – aveva specificato che risultano comprese tutte le somme e i valori “che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro”.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP