Legge di Bilancio 2017: premio in denaro convertibile in servizi di Welfare

E’ questo l’effetto della Legge di Bilancio per il 2017, secondo cui da quest’anno il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di convertire il premio di risultato anche con i “benefit” previsti dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR (autovetture a uso promiscuo, prestiti, immobili ad uso foresteria, trasporto ferroviario) e non più solo con quelli previsti al comma 2 (i cd “servizi sociali”, dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza agli anziani) e all’ultimo periodo del comma 3 (servizi  di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23).

Ma andiamo con ordine. Ogni dipendente può individualmente scegliere di trasformare, in tutto in parte, il premio in denaro spettante sulla base di un accordo sindacale di produttività in “premio sociale” spendibile quindi in servizi di Welfare.

Il vantaggio per il dipendente è innanzitutto di tipo fiscale, considerato che la somma in denaro deve essere decurtata delle ritenute contributive e fiscali di legge a suo carico (anche se queste ultime ridotte al 10%); invece il valore del premio sociale non è soggetto ad alcuna trattenuta.

Mentre la Legge di stabilità per il 2016 limitava la conversione ai servizi del comma 2 e dell’ultimo periodo del comma 3, con la nuova Legge di bilancio risultano ampliate le possibilità di sostituzione, essendo estese anche ai benefit del comma 4.
In caso di sostituzione, tuttavia, i benefit prescelti sono da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie di determinazione convenzionale del reddito imponibile.

Anche se sono attesi necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, facciamo un esempio in caso di auto aziendale già assegnata al dipendente per uso promiscuo (cioè sia per lavoro sia a fini privati). Il vantaggio per il lavoratore potrebbe consistere nell’abbattimento dei contributi e dell’irpef dovuti sul reddito imponibile convenzionale di 4.500 km annui valorizzati al costo unitario Aci. Ma se invece egli non risultasse già assegnatario dell’auto e scegliesse questo benefit in sostituzione del premio? Bisognerebbe innanzitutto che il datore di lavoro fosse disponibile a sostenerne il costo economico di acquisizione (noleggio, leasing, acquisto diretto ecc.) e questo non è poi così scontato.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP