Legge di Stabilità per il 2016: le novità in ambito welfare aziendale

In tema di Welfare aziendale la più importante novità della Legge di Stabilità per il 2016 è l’apertura alla sostituibilità tra premi in denaro e servizi.
In precedenza, infatti, il Fisco aveva quasi sempre negato l’esenzione contributiva e fiscale dei valori contenuti in piani di Welfare Aziendale in presenza di un evidente tentativo di sostituire, con gli stessi, retribuzione in denaro fissa o variabile; o ancora qualora l’Azienda avesse messo a disposizione una determinata somma lasciando al dipendente la scelta tra forma monetaria o servizi oppure consentendo la monetizzazione dei valori di Welfare non utilizzati.

Ora, grazie alla nuova normativa, ogni dipendente potrà individualmente scegliere di trasformare, in tutto in parte, il premio di produttività a lui spettante frutto della contrattazione collettiva (anche aziendale) e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in “premio sociale” spendibile quindi in servizi di Welfare. Il vantaggio per il dipendente è innanzitutto di tipo fiscale, considerato che il premio è al lordo delle ritenute contributive e fiscali a suo carico (queste ultime anche se ridotte grazie all’applicazione della cd “detassazione” nella misura del 10%), mentre lo stesso importo in Welfare è al netto.

La somma in gioco è 2.000 €, innalzabile a 2.500 per le Aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, condizione quest’ultima che dovrà, tra le altre, essere definita in un decreto ministeriale di prossima emanazione. Ad essere agevolati sono i soli dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a 50.000 euro.

Poichè la scelta tra premio in denaro e Welfare è nella disponibilità di ogni dipendente, appare evidente l’importanza – specie nelle PMI – di una giusta comunicazione rivolta sia da parte datoriale (che a sua volta otterrebbe il beneficio dell’esenzione dei contributi previdenziali) che da parte sindacale, tendente a superare la “naturale” diffidenza del dipendente stesso verso forme sostitutive della retribuzione in denaro.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP