Se previsto dai contratti collettivi di lavoro, fare Welfare è obbligatorio per l’Azienda

Se previsto dai contratti collettivi di lavoro, accordi o regolamenti aziendali, fare Welfare è obbligatorio nonché vincolante per l’Azienda e ciò comporta non solo vantaggi ma anche possibili svantaggi. Esaminiamoli.

Dalla parte dei benefici, certamente l’incremento della soddisfazione dei dipendenti e l’ottimizzazione dei costi aziendali grazie alle agevolazioni fiscali concesse dalla normativa. Sotto quest’ultimo punto di vista abbiamo la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente degli strumenti di Welfare, nonché – ed è questa un’altra importante novità della scorsa legge di stabilità – la totale deducibilità dal reddito d’impresa delle relative spese sostenute dal datore di lavoro.

Dalla parte degli svantaggi, invece, il mancato rispetto del datore di lavoro del vincolo contrattuale assunto, può addirittura comportare la richiesta di risarcimento del danno da parte dei dipendenti.

E’ quanto recentemente accaduto con la sentenza n.2657 del Tribunale di Milano dell’11 ottobre 2016, ove il giudice del lavoro ha condannato un’Azienda che non aveva attivato la polizza obbligatoria per invalidità permanente in favore del proprio dirigente, stabilendo in suo favore un risarcimento pari a euro 220.000,00, cioè l’importo massimo cui avrebbe avuto diritto con regolare polizza. E’ accaduto che al dirigente, dopo l’assunzione, veniva diagnosticata una patologia oncologica che lo costringeva a sottoporsi ad intervento chirurgico a cui è conseguita la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

L’art. 12, comma 5, del CCNL dirigenti di aziende industriali, stabilisce infatti che l’Azienda deve stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari ad euro 150.000,00 se il dirigente non ha figli a carico né coniuge; pari a euro 220.000,00 qualora il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP