Telefisco 2019: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Welfare Aziendale

Moltissimi chiarimenti sul Welfare Aziendale in occasione di Telefisco 2019, il consueto incontro annuale organizzato dalla stampa specializzata con l’Agenzia delle Entrate al fine di aiutare i professionisti a districarsi tra le recenti novità normative su cui spesso regna l’incertezza applicativa.

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Il primo quesito in tema Welfare aziendale a cui hanno risposto i funzionari dell’Agenzia è se il documento attestante la spesa di cui si chiede il rimborso in base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, Tuir (ad esempio spese d’istruzione, centri ricreativi estivi e invernali) deve essere intestato al dipendente e/o all’avente diritto oppure può essere intestato in alternativa ad altro soggetto (ad esempio altro genitore). La risposta è negativa.

Secondo l’Agenzia, premesso che è necessario che nella documentazione comprovante l’utilizzo delle somme venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia dello stesso per verificare se l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma, il documento di spesa deve essere intestato esclusivamente al dipendente o al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che da detto documento di spesa deve sempre e comunque risultare l’indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’articolo 12 del Tuir.

È stato poi chiesto se i pagamenti non riconducibili direttamente al dipendente (in quanto effettuati per il tramite di contanti, carte elettroniche, fatture con addebito automatico) possono formare oggetto di rimborso senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La risposta è positiva.

L’essenziale – come già precisato – che dalla documentazione attestante la spesa risulti il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia dello stesso.

Ancora, se possono essere richiesti a rimborso le spese d’istruzione che non danno diritto a detrazione d’imposta (ad esempio scuole non parificate; scuola di counseling; istituto tecnico superiore biennale di preparazione all’Università, corso di abilitazione ad una professione esempio Oss o Asa). La risposta anche in questo caso è positiva.

Secondo l’Agenzia, la norma presenta una formulazione piuttosto ampia, tale da ricomprendere tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione delle spese di istruzione.

Ancora, se in caso di rimborso dell’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale a favore del dipendente o dei suoi familiari a carico vi debba essere corrispondenza tra il numero della tessera dell’abbonamento e le ricevute di pagamento (che solitamente non riportano i dati dell’avente diritto). Nella fattispecie l’Agenzia distingue tra titoli di viaggio nominativi e quelli non nominativi. Nel primo caso, sul titolo di viaggio nominativo devono sempre essere indicate la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta, mentre in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.

Quanto ai titoli di viaggio non nominativi, il titolo di viaggio andrà conservato e accompagnato da una autocertificazione da parte del dipendente ai sensi del Dpr n. 445/2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in cui si attesta che il titolo di viaggio è stato acquistato per se stesso o per un familiare a carico.

Infine, se si possono ricomprendere tra le spese rimborsabili anche quelle sostenute per l’assistenza svolta da un medico psicologo a favore di un familiare non autosufficiente. Anche in questo caso, la risposta dell’Agenzia è positiva.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP