Welfare aziendale e tassazione

Come ripetutamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 326E/1997, circolare n. 5E/2018 punto 4.8 e, da ultimo, risposta a interpello n. 212 del 27/05/2019), in virtù del cosiddetto “principio di cassa”, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il momento impositivo ai fini fiscali delle erogazioni dei servizi o dei rimborsi di spese sostenute nell’ambito dei piani di welfare aziendale coincide con quello di effettiva percezione da parte del lavoratore dipendente.

Bisogna però distinguere il caso in cui i beni e servizi vengono erogati direttamente dal datore di lavoro da quello in cui sono scelti dal dipendente avvalendosi di una piattaforma welfare aziendale:

  • nel primo caso il momento di percezione fiscalmente rilevante è quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente: trattasi dello stesso momento, quindi dello stesso periodo d’imposta;
  • nel secondo caso invece, i benefit si considerano percepiti (e quindi esclusi dal reddito di lavoro dipendente ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 51, commi 2, 3 e 4 del TUIR) nel periodo d’imposta in cui il lavoratore effettua la scelta del servizio sulla piattaforma, indipendentemente dal momento in cui il servizio viene utilizzato o il rimborso erogato (quindi anche in un successivo periodo d’imposta), ovvero il datore di lavoro provvede al versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare o alla cassa sanitaria.

welfare e tassazione

Facciamo un esempio: se il dipendente acquista a dicembre 2018 un voucher in piattaforma per servizi generici nei limiti di 258,23 euro ai sensi del 3° comma dell’art. 51, il predetto limite opera per il 2018 anche se il voucher viene speso nel corso del 2019. Pertanto se a gennaio 2019 il dipendente acquista un altro voucher di 258,23 euro, quest’ultimo può essere speso nel 2019 insieme al primo senza alcuna penalizzazione fiscale.

Ancora: secondo l’Agenzia delle Entrate se le spese sostenute dal lavoratore costituiscono per quest’ultimo un onere detraibile o deducibile in sede di dichiarazione dei redditi, il momento in cui il datore di lavoro le rimborsa rileverà ai fini della compilazione, da parte di quest’ultimo quale sostituto d’imposta, dell’apposita sezione della Certificazione Unica riservata ai “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” ai sensi dell’art. 51 del TUIR.

Tra le informazioni che il sostituto d’imposta/datore di lavoro deve fornire, infatti, il “punto 701” individua l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dallo stesso sostituto, informazione necessaria al fine di evitare che il lavoratore possa fruire di un doppio beneficio, cioè la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente e contemporaneamente la detrazione/deduzione dell’onere rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP