Welfare in conversione tassato in assenza dei presupposti

Qualora il datore di lavoro applichi la detassazione ai premi di risultato in assenza dei requisiti previsti dalla legge, il valore dei “flexible benefits” scelti dai dipendenti in luogo dell’erogazione in denaro (cd “Welfare in conversione”) costituisce reddito di lavoro dipendente e pertanto risulta tassato secondo le regole ordinarie.

Con la risoluzione n. 67/E del 9 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate chiarisce operativamente alcuni aspetti già in parte affrontati con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, nel caso in cui il dipendente scelga di convertire il premio di risultato “detassato” al 10% in strumenti di welfare interamente defiscalizzati. In particolare, se il datore di lavoro ha applicato la detassazione in mancanza dei presupposti soggettivi (dipendenti con reddito di lavoro dipendente superiore a euro 80.000 annui e/o su somme superiori a euro 3.000 o euro 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) e/o oggettivi (somme non realmente correlate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione obiettivamente misurabili e verificabili), con la dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico il dipendente o il suo intermediario fiscale devono provvedere ad assoggettare a tassazione ordinaria non solo le somme erogate a titolo di premio di risultato, bensì anche quelle eventualmente “convertite” in flexible benefits.

E ciò in barba al trattamento fiscale agevolato che la normativa (art. 51, commi 2 e 3 del TUIR) riserva a questi ultimi. Ad esempio, se un dipendente nell’anno 2017 ha scelto di convertire 2.500,00 euro di premio di risultato sui 3.000,00 spettanti in rimborsi spese scolastiche del figlio (che, in base all’art. 51, comma 2, lett f bis, sono interamente defiscalizzate), un eventuale errore circa l’esistenza dei presupposti per accedere alla detassazione del premio di risultato imporrebbe al dipendente o al suo intermediario, in sede dichiarativa, di assoggettare a tassazione ordinaria sia i 500,00 euro di premio di risultato residuo, sia a riservare la stessa sorte ai rimborsi spese scolastiche, che di conseguenza andrebbero assoggettati anche a contributi Inps con l’applicazione delle relative sanzioni.

Si impone quindi una riflessione in merito alla scelta delle politiche premiali adottabili dal datore di lavoro: visti i possibili rischi del cd “Welfare in conversione”, si potrebbe anche scegliere la strada suggerita dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E, cioè tenere distinti premio di risultato e Welfare premiale.

In quest’ultimo caso  – specifica l’Agenzia – l’obbligazione del datore di lavoro ha ad oggetto sin dal suo nascere l’erogazione di beni e servizi, potendo essere adempiuta solo con tale modalità, così che i beni e servizi attribuiti ai dipendenti, anche a titolo premiale, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente qualora rientrino nelle fattispecie defiscalizzate previste dei commi 2 e 3 dell’art. 51.

 

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP