Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Secondo l’art. 29 bis delle recente Legge n. 40 del 5 giugno 2020, se il lavoratore dipendente che ha ripreso l’attività lavorativa contrae il coronavirus il datore di lavoro non è responsabile se dimostra di aver applicato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali. 

Ma quale la ragione di questa disposizione ?

L’art. 42 della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto cd “Cura Italia”, ha classificato il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e non come malattia, portando con sé tutta una serie di conseguenze.

Se infatti viene accertato che l’infortunio subito dal dipendente è colpa del datore di lavoro, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne sia penalmente che civilmente, sulla base del precetto generale contenuto nell’art. 2087 del Codice Civile secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Di fronte all’estrema preoccupazione del mondo imprenditoriale, specie in questo difficile momento di ripartenza delle attività produttive, di essere quasi sempre chiamati a rispondere dei contagi da Covid-19 contratti dai dipendenti in mancanza di una specifica disposizione che prescriva cosa fare per evitare una tale evenienza, il Legislatore ha così stabilito che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali.” In altre parole, solo qualora il Protocollo non venga rispettato e il lavoratore dipendente si ammali il datore di lavoro potrebbe risponderne sia penalmente che civilmente, subendo altresì l’azione di regresso dell’Inail che ha indennizzato l’infortunio.

Ma cosa prescrive il protocollo ?

Il Protocollo contiene una serie di raccomandazioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori: in particolare, l’informazione obbligatoria a favore di questi ultimi; le modalità di accesso alla sede di lavoro; il rispetto dell’igiene in azienda; la gestione degli spazi comuni; la regolamentazione degli spostamenti all’interno dei locali aziendali; il trattamento di un caso sintomatico che si verifichi sul luogo di lavoro; infine, tratta l’essenziale ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente aziendale. Quest’ultimo, in particolare, analizzata la situazione, può proporre l’adozione di specifici strumenti diagnostici per contenere la diffusione del virus e per tutelare la salute dei lavoratori. 

Claudio Della Monica 
Consulente del Lavoro esperto Welfare Index PMI