Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato: le novità del 2023.

Con la circolare n. 49 dello scorso 31 maggio l’INPS fa il punto sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato erogati tramite strumenti di welfare, sviluppando un’ampia panoramica sulle misure varate nel corso degli ultimi anni, a partire dalla legge di bilancio del 2016.

Prima di focalizzarsi sugli specifici interventi legislativi, la circolare ricorda che tali misure trovano la propria ratio nella riduzione del carico fiscale e contributivo che grava sul lavoro subordinato: da questo punto di vista, infatti, non vi è dubbio che l’utilizzo di strumenti di welfare aziendale sia particolarmente conveniente sia per i datori di lavoro che per i loro dipendenti.
Considerando che la circolare affronta una pluralità di tematiche, nel presente articolo mi soffermerò sul commento delle novità legislative introdotte nel corso del 2023, mentre gli altri argomenti trattati nel documento saranno affrontati in successivi interventi.

La prima parte della circolare, dedicata all’illustrazione del quadro normativo, prende in esame due specifiche misure varate nel corso del 2023, ovvero:

l’innalzamento del limite di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e l’ampliamento del novero dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, disposto dall’articolo 40, comma 1 del DL n. 48/2023;
– la detassazione, nel limite di 200 euro per lavoratore, dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privati ai dipendenti, prevista dall’art. 1 del DL n. 5/2023.

Preliminarmente è opportuno precisare che entrambe le norme dispiegano i propri effetti per il solo 2023: si tratta, quindi, di disposizioni di particolare favore che richiamano le analoghe misure previste per il 2022, ma che al momento risultano operative con esclusivo riferimento all’anno corrente. Il primo intervento normativo si sostanzia in due diverse misure, riservate ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, ovvero:

l’incremento da 258,23 a 3mila euro del limite di non imponibilità sui fringe benefits;
l’ampliamento delle tipologie di benefits che godono della predetta defiscalizzazione, attraverso l’inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
È bene sottolineare come tali benefici riguardino soltanto i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per gli altri lavoratori continuano ad applicarsi i limiti ordinari fissati dall’articolo 51 del TUIR.

Il secondo intervento normativo richiamato dalla circolare riguarda il cosiddetto bonus carburanti, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 5/2003, si sostanzia nella possibilità di erogare ai lavoratori dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) per un ammontare massimo di 200 euro in regime di non imponibilità fiscale. In merito la circolare evidenzia “la totale assoggettabilità ai fini contributivi” di tali erogazioni. Si ricorda, infine, che tale bonus è pienamente cumulabile con la generalità dei fringe benefits, non correndo alla determinazione delle soglie di 258,23 e di 3mila euro previste rispettivamente per la generalità dei dipendenti e per quelli con figli fiscalmente a carico.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI