“Le imprese venete contribuiscono a generare un nuovo welfare di comunità”. L’articolo di Enea Dallaglio, Direttore di ricerca Welfare Index PMI

La crescita del welfare aziendale nella Regione Veneto rende possibile diffondere nel territorio nuovi servizi per il benessere delle famiglie e la coesione sociale.

Sono note le caratteristiche delle imprese venete: un sistema produttivo robusto e dinamico, capillarmente diffuso nel territorio, con 469 mila aziende di cui 52 mila PMI tra i 6 e i 1.000 addetti. Il Veneto produce il 9,2% del PIL italiano e i suoi livelli occupazionali sono sensibilmente superiori alla media nazionale.

Meno conosciuto ma altrettanto importante è il contributo che le imprese venete offrono al benessere delle comunità, integrando le prestazioni del welfare pubblico regionale.
Il Rapporto Veneto 2024 di Welfare Index PMI offre un’analisi approfondita delle iniziative del welfare aziendale e del loro impatto sociale. Il 25,5% delle imprese di questa regione sono classificate ad un livello di welfare alto o molto alto, con una crescita molto veloce negli ultimi anni: erano infatti l’11,4% nel 2016.

Un’analisi di 495 bilanci aziendali dimostra che le imprese che offrono ai dipendenti una gamma ampia di servizi ottengono i migliori risultati di business. Cresce dunque la consapevolezza dei vantaggi di lungo termine che le imprese possono ottenere grazie a efficaci politiche di welfare, e ciò determina una prospettiva di ulteriore espansione del loro impegno sociale e dell’offerta di servizi aziendali ai lavoratori e alle loro famiglie.

Le imprese venete raggiungono un milione di famiglie di tutte le condizioni sociali, circa metà della popolazione locale. Le istituzioni pubbliche sapranno cogliere l’opportunità determinata dalla crescita del welfare aziendale per promuovere progetti basati sulla cooperazione tra le componenti pubblica e privata del welfare?
Questa cooperazione è l’unica strada percorribile se si vuole creare e diffondere una nuova generazione di servizi sociali capaci di rispondere ai bisogni emergenti: dalla prevenzione e la cura personalizzata della salute all’assistenza agli anziani, dai servizi per la cura dei figli alla promozione delle pari opportunità, dall’istruzione e la qualificazione professionale per i giovani all’inclusione sociale per le persone fragili.

Scarica il Rapporto Welfare Index PMI Veneto 2024.
https://bit.ly/49EzAvf

di Enea Dallaglio, Partner MBS Consulting, Direttore di ricerca Welfare Index PMI.

Welfare Aziendale – I criteri della delega fiscale.

La legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recentemente approvata dal Parlamento, dedica uno specifico passaggio al tema del welfare aziendale. In particolare, nell’ambito dell’articolo 5 del testo di legge, dedicato ai “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, la lettera e) del primo
comma prevede la revisione delle norme afferenti alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con specifico riferimento alla defiscalizzazione dei compensi in natura.

Come noto, la legge delega fissa i principi che dovranno essere seguiti dal Governo nella redazione dei successivi decreti attuativi: nel caso di specie la disposizione in esame individua l’obiettivo generale della “semplificazione” del quadro normativo nonché la valorizzazione di specifiche finalità da attuare attraverso l’attribuzione dei suddetti compensi.
In tal senso, il legislatore si focalizza su sei diversi obiettivi:
1) mobilità sostenibile;
2) attuazione della previdenza complementare
3) incremento dell’efficienza energetica;
4) assistenza sanitaria;
5) solidarietà sociale;
6) contribuzione agli enti bilaterali.

A ben vedere, se da un lato non sfugge che si tratta di fattispecie già in gran parte comprese nell’ambito del cosiddetto welfare aziendale, dall’altro occorre evidenziare la volontà di rivedere i limiti di non concorrenza al reddito previsti dalla normativa fiscale sui fringe benefits, evidentemente in linea con gli interventi transitori (al rialzo) messi in campo nel corso degli ultimi anni. Si ricorda, infatti, che l’articolo 51 comma 3 del TUIR fissa il limite generale di non imponibilità in 258,33 euro, valore adeguato a 516,46 euro per il 2020 e il 2021 e a 3mila euro per il 2022. Quest’ultima soglia è stata confermata anche per il 2023, ma soltanto per i percepenti con figli a carico.

La volontà che traspare dalla delega, peraltro confermata dalle dichiarazioni rilasciate in questi giorni da autorevoli esponenti del Governo, sembra, dunque, tracciare un percorso indirizzato verso un ulteriore rafforzamento di tali strumenti.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare: i benefit previsti dall’art. 51, co. 2 del Tuir.

È utile ritornare sulla recente circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023, al fine di esaminare gli specifici chiarimenti forniti in relazione ai benefit contemplati dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. In sintesi la circolare – ricordando che con le leggi di bilancio dello Stato relative agli anni 2016, 2017 e 2018 è stato implementato il sistema di agevolazioni che favoriscono l’affermazione del welfare aziendale – si sofferma su alcune tipologie di benefit in cui l’attivazione del beneficio fiscale viene subordinata alla condizione che essi siano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

In particolare la circolare si focalizza su:

– acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (art. 51, co. 2 del TUIR lettera d-bis);
opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari (lettera f);
– fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio (lettera f-bis);
– fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (lettera f-ter);
– contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie (lettera f-quater).

In via generale le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro relativamente alle suddette fattispecie non concorrono a formare il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti che ne beneficiano. Come accennato, tuttavia, condizione necessaria per accedere alla defiscalizzazione è che i suddetti benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente ne usufruiscano.

Nel merito, riguardo alle suddette fattispecie, la circolare chiarisce quanto segue:

Acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari – tale benefit può essere concesso dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: in entrambi i casi è prevista la non imponibilità fiscale e contributiva, a condizione che l’abbonamento “implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico” e che, qualora il datore di lavoro provveda all’erogazione di somme destinate all’acquisto o al rimborso di tali abbonamenti, acquisisca e conservi la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari – tale benefit afferisce all’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale riconosciuti dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: nel primo caso le relative spese sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille del costo del personale dipendente, nel secondo caso il datore di lavoro potrà dedurre integralmente il costo. Tra le opere e i servizi di utilità sociali sono annoverati quelli che hanno “finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto”, compresi i “corsi di lingua, informatica, musica, teatro, danza, ecc.”.
Tali utilità devono essere messe a disposizione direttamente o tramite terzi dal datore di lavoro, mentre è preclusa la possibilità di erogare rimborsi spese.

Fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio –  tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro direttamente, tramite strutture esterne o attraverso l’elargizione di somme, anche a titolo di rimborso spese. In questo caso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente – anche tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro attraverso la fornitura delle relative prestazioni o l’elargizione di somme. Per la definizione di soggetti anziani (coloro che hanno compiuto 75 anni di età) e non autosufficienti (“coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, deambulare, ecc., comprese le persone che necessitino di sorveglianza continuativa”) la circolare richiama precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie – si tratta dei contributi e dei premi corrisposti dal datore di lavoro in relazione all’erogazione di prestazioni rese esclusivamente in favore dei propri dipendenti (e non, quindi dei familiari degli stessi). In merito la circolare precisa che la defiscalizzazione in capo ai dipendenti beneficiari è circoscritta ai soli premi e contributi relativi a polizze “long term care” e “dread desease”.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato: le novità del 2023.

Con la circolare n. 49 dello scorso 31 maggio l’INPS fa il punto sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato erogati tramite strumenti di welfare, sviluppando un’ampia panoramica sulle misure varate nel corso degli ultimi anni, a partire dalla legge di bilancio del 2016.

Prima di focalizzarsi sugli specifici interventi legislativi, la circolare ricorda che tali misure trovano la propria ratio nella riduzione del carico fiscale e contributivo che grava sul lavoro subordinato: da questo punto di vista, infatti, non vi è dubbio che l’utilizzo di strumenti di welfare aziendale sia particolarmente conveniente sia per i datori di lavoro che per i loro dipendenti.
Considerando che la circolare affronta una pluralità di tematiche, nel presente articolo mi soffermerò sul commento delle novità legislative introdotte nel corso del 2023, mentre gli altri argomenti trattati nel documento saranno affrontati in successivi interventi.

La prima parte della circolare, dedicata all’illustrazione del quadro normativo, prende in esame due specifiche misure varate nel corso del 2023, ovvero:

l’innalzamento del limite di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e l’ampliamento del novero dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, disposto dall’articolo 40, comma 1 del DL n. 48/2023;
– la detassazione, nel limite di 200 euro per lavoratore, dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privati ai dipendenti, prevista dall’art. 1 del DL n. 5/2023.

Preliminarmente è opportuno precisare che entrambe le norme dispiegano i propri effetti per il solo 2023: si tratta, quindi, di disposizioni di particolare favore che richiamano le analoghe misure previste per il 2022, ma che al momento risultano operative con esclusivo riferimento all’anno corrente. Il primo intervento normativo si sostanzia in due diverse misure, riservate ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, ovvero:

l’incremento da 258,23 a 3mila euro del limite di non imponibilità sui fringe benefits;
l’ampliamento delle tipologie di benefits che godono della predetta defiscalizzazione, attraverso l’inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
È bene sottolineare come tali benefici riguardino soltanto i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per gli altri lavoratori continuano ad applicarsi i limiti ordinari fissati dall’articolo 51 del TUIR.

Il secondo intervento normativo richiamato dalla circolare riguarda il cosiddetto bonus carburanti, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 5/2003, si sostanzia nella possibilità di erogare ai lavoratori dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) per un ammontare massimo di 200 euro in regime di non imponibilità fiscale. In merito la circolare evidenzia “la totale assoggettabilità ai fini contributivi” di tali erogazioni. Si ricorda, infine, che tale bonus è pienamente cumulabile con la generalità dei fringe benefits, non correndo alla determinazione delle soglie di 258,23 e di 3mila euro previste rispettivamente per la generalità dei dipendenti e per quelli con figli fiscalmente a carico.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Decreto Aiuti Quater: welfare aziendale 2022 fino a 3mila euro.

Il decreto Aiuti Quater (DL 18 novembre 2022, n. 176) estende ulteriormente il limite di non imponibilità dei fringe benefits ai fini del calcolo delle imposte sui redditi.

Se, infatti, in via generale l’articolo 51, comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei fringe benefits ricevuti dai lavoratori dipendenti, a condizione che il loro valore non oltrepassi l’ammontare annuo di 258,23 euro, tale limite viene fissato – per il solo 2022 – a 3mila euro. Si ricorda che lo stesso valore, per effetto della normativa emergenziale varata nel corso della pandemia Covid-19, era già stato transitoriamente innalzato a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021 e, più recentemente (con il decreto Aiuti Bis, DL n. 115/2022), a 600 euro per il 2022. L’ulteriore innalzamento a 3mila euro, quindi, trova la sua collocazione nel contesto delle norme varate dal nuovo Governo al fine di fronteggiare il caro bollette. L’attribuzione dei fringe benefits ai dipendenti, infatti, consente di beneficiare del trattamento fiscale di vantaggio consistente nella deducibilità delle somme erogate in capo al datore di lavoro e nella contestuale non imponibilità in capo al dipendente beneficiario. In altre parole, rispetto agli altri strumenti premiali e a parità di costo per il datore di lavoro, l’utilizzo del fringe benefit genera una maggiore disponibilità economica per il percettore.

L’ambito di applicazione di tali misure è stato recentemente oggetto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/e del 4 novembre 2022, intervenuta a commentare le novità introdotte dall’articolo 12 del decreto Aiuti Bis (DL n. 115/2022). Quest’ultima norma, peraltro, non si limita a innalzare il predetto limite di non imponibilità a 600 euro (ora 3mila), ma tratteggia un significativo ampliamento degli strumenti inquadrabili tra i fringe benefits. Viene infatti, specificato che, per il solo 2022, potranno concorrere a determinare il suddetto limite di 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Seppur circoscritto al solo 2022, quindi, si tratta di un complesso di misure assai ragguardevoli. Al fine di usufruire correttamente dell’opportunità, tuttavia, si rende necessario prestare molta attenzione alle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, meritano una distinta menzione due passaggi della Circolare: il primo dove viene precisato che – in ottemperanza a quanto sancito dall’articolo 51, comma 3 del TUIR – l’eventuale superamento della soglia di 3mila euro implica l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo percepito; il secondo dove viene evidenziato che la norma in esame rappresenta una agevolazione ulteriore rispetto al bonus carburante disciplinato dall’articolo 2 del DL n. 21/2022 e che, pertanto, le due misure sono cumulabili. In buona sostanza, quindi, nel 2022 ciascun lavoratore potrà percepire fino a 200 euro di buoni benzina e un massimo di 3mila euro di ulteriori benefits.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI