A poco più di un anno dall’approvazione della legge che lo regola, in Italia lo smartworking continua a crescere.
Lo ha certificato ieri il monitoraggio annuale della School of management del Politecnico di Milano sulle aziende dove i dipendenti non timbrano il cartellino perché liberi di decidere orario e luogo di lavoro. In tutto parliamo di 480 mila lavoratori. Il 12,6% del totale degli occupati. E comunque il 20% in più rispetto a un anno fa.
Gli smartworker, si ritengono più soddisfatti rispetto alla media dei colleghi (39% contro il 18%). Ma questa opportunità non è colta da tutti. Da una parte oltre una grande impresa su due (il 56%) ha avviato progetti strutturati di smart working (se si considera anche che si sta facendo una sperimentazione la quota sale a due su tre). Dall’altra tra le pmi solo l’8% ha progetti strutturati (il 16% se si considerano anche le sperimentazioni informali). Una percentuale in linea con il 2017. Oltre all’atteggiamento dei piccoli, qualche cautela dovrebbe ispirare anche la modalità di attuazione di alcuni progetti di smartworking. Non sempre improntati a una reale valutazione dei lavoratori sui risultati.
Una buona notizia arriva invece dalla pubblica amministrazione, l’8% degli enti ha avviato progetti strutturati. Un anno fa la percentuale si fermava al 5%.
Articolo di Rita Querzè
Rubrica “La Lente” dal Corriere della Sera del 31 ottobre 2018
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le prestazioni welfare finanziate da un Ente bilaterale (cd. “welfare bilaterale”) e corrisposte ai dipendenti dal datore di lavoro.
È quanto chiarito dalla risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Ma andiamo con ordine. Nella prassi si definisce welfare bilaterale quello sviluppato dalla contrattazione collettiva a qualsiasi livello. La sua specificità non si esaurisce nella fonte contrattuale, ma si caratterizza per la costruzione di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.
Le funzioni degli Enti bilaterali sono molteplici: dalle conciliazioni nelle liti di lavoro, agli incentivi per le imprese, al sostegno del reddito per i lavoratori, alla formazione professionale. L’iscrizione all’Ente bilaterale è obbligatoria solo da parte dei datori di lavoro che formalmente aderiscono a un’associazione firmataria del CCNL da loro applicato.
Le Aziende non aderenti, invece, qualora decidano di non iscriversi all’Ente bilaterale, sono di solito obbligate a corrispondere mensilmente in busta paga ai lavoratori una somma in denaro a carattere sostituivo. Con istanza di interpello, un datore di lavoro società di capitali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate ai lavoratori dall’Ente bilaterale per il proprio tramite.
Lo statuto dell’ente, che il datore di lavoro finanzia versando una contribuzione integralmente a proprio carico, prevede l’erogazione ai dipendenti di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il loro reddito nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104 del 1992. Dette somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che si fa carico di corrisponderle ai dipendenti in busta paga.
Con la risposta a interpello n. 24 l’Agenzia chiarisce che le somme erogate da tali enti devono essere soggette a tassazione solo qualora rientrino tra le categorie reddituali indicate nell’art. 6 del TUIR, in particolare se i redditi percepiti risultino in sostituzione di quelli rientranti in una delle suddette categorie. In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.
Sulla base di questo presupposto, il premio per la nascita di un figlio, in quanto non assimilabile a nessuna delle categorie reddituali risulta pacificamente non tassabile. Qualche perplessità desta invece l’affermazione secondo cui anche gli emolumenti connessi a malattia, infortunio e permessi della legge 104/1992 sono esenti da tassazione. Bene per i dipendenti, in realtà queste somme sono sempre state corrisposte in sostituzione di redditi da lavoro dipendente non percepiti e quindi, come tali, soggette a tassazione.
Altra fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate è il contributo all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dei figli: questa erogazione a sostegno del reddito, secondo la risposta a interpello n. 24, andrebbe soggetta a tassazione, in quanto rientrante nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR – somme erogate a soggetti diversi dai dipendenti a titolo di borsa di studio).
Anche in questo caso però la risposta non convince, in quanto la borsa di studio erogata ai dipendenti a favore dei loro figli rientra nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR e come tale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Poco conta in proposito l’obiezione che il contributo all’iscrizione alla scuola proviene da un terzo (l’Ente bilaterale). Ciò in quanto è stessa Agenzia delle Entrate (anzi, l’allora Ministero delle Finanze, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997) che nel commentare l’art. 48 (ora 51) del TUIR – secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro – aveva specificato che risultano comprese tutte le somme e i valori “che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro”.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP
Via libera l’8 agosto scorso allo schema di decreto legislativo che, attuativo della legge delega n. 163/2017 in recepimento della direttiva UE 1165/2016, vara le nuove regole IVA che dal 1° gennaio 2019 interesseranno anche l’emissione e la circolazione dei cd “voucher” utilizzati nel welfare aziendale.
In base all’art. 51, comma 3-bis, del TUIR l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti nell’ambito di un piano welfare può avvenire mediante documenti di legittimazione (“voucher”), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Voucher Monouso e multiuso:
Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, i voucher non rilevano ai fini IVA, in quanto la relativa cessione è assimilata ad una mera cessione di denaro ex art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633/72 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011). Questo vale sia in caso di voucher monouso, che dà diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, che di voucher multiuso per i beni e servizi di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro (art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR), che possono essere cumulativamente indicati in un unico documento purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite del predetto importo.
Ebbene, dal 1° gennaio 2019, anche i voucher utilizzati nel welfare aziendale si allineano alle nuove regole Iva: quelli monouso emessi a partire da tale data verranno assoggettati all’IVA al momento dell’emissione, in quanto le informazioni necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili sin da quel momento; mentre per quelli multiuso l’IVA sarà esigibile solo nel momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati, in quanto al momento dell’emissione non è possibile determinare il trattamento ai fini dell’imposta.
Che cos’è il buono corrispettivo?
Il nuovo «buono corrispettivo» (così si chiamerà) dovrà indicare direttamente o nella documentazione che lo accompagna i beni o i servizi da cedere, nonché le identità dei potenziali cedenti, comprese le condizioni generali del suo utilizzo.
Le nuove disposizioni richiederanno modifiche alla prassi precedente. Per esempio, le cessioni di buoni benzina, sino ad oggi considerate sempre fuori campo Iva in quanto titoli di legittimazione, dovranno essere assoggettate all’imposta qualora sussistano i requisiti dei buoni corrispettivo «monouso» (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 8/2018).
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP
Doppio vantaggio fiscale in caso di conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari.
Come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, la legge di Bilancio 2017 ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato in denaro sia sostituito, su scelta del dipendente, con contributi da versarsi alla previdenza complementare.
Si premette che l’art. 8, commi 4 e 6, del Dlgs n. 252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) fissa una prima soglia di esenzione fiscale fino a 5.164,57 euro annui, nel senso che entro tale limite complessivo i versamenti eseguiti alla previdenza complementare non costituiscono reddito di lavoro dipendente, se effettuati dal datore di lavoro, mentre sono deducibili dal proprio reddito personale se eseguiti dal dipendente. Il valore di 5.164,57 è peraltro incrementato a euro 7.746,86, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, per i lavoratori di prima occupazione dal 1.1.1996.
Ebbene, il primo vantaggio della conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari è che, in detta ipotesi, questi ultimi non concorrono al raggiungimento della soglia dei 5.164,57 euro annui. In altre parole, sono “neutri” ai fini del limite di esenzione fiscale.
In definitiva, posto che l’entità massima di premio di risultato “welfarerizzabile” è pari a 3.000,00 euro annui (che possono arrivare a 4.000,00 a certe particolari condizioni), il dipendente può arrivare a godere di una soglia di esenzione di imposta fino a 8.164,57 euro, cioè 5.164,57 + 3.000,00 (oppure 9.164,57, cioè 5.164,57 + 4.000,00).
Il secondo vantaggio, notevolissimo, è che i contributi versati “in conversione” alla previdenza complementare conservano l’esenzione fiscale anche della relativa prestazione pensionistica. Infatti la legge di Bilancio 2017, disponendo una deroga al principio generale che prevede l’imponibilità delle prestazioni pensionistiche complementari per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi non dedotti, prevede espressamente che i contributi versati in sostituzione dei premi di risultato siano comunque dedotti dalla base imponibile pensionistica, come se “a monte” avessero costituito reddito di lavoro dipendente (se versati dal datore di lavoro) o fossero stati indeducibili dal reddito personale (se versati dal dipendente).
Analogo beneficio si applica in caso di erogazione di anticipazioni o di riscatto della quota maturata nella previdenza complementare.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP
Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare aziendale c’è la formazione ai dipendenti: di tipo specialistico o avanzato ma anche relativo a competenze non direttamente necessarie alle attuali mansioni professionali.
Se alla formazione aggiungiamo il contributo all’istruzione dei familiari, il 46,7% delle PMI indica la macro area dell’educazione come la priorità su cui investire nei prossimi anni. Nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area, il 5% in più rispetto al 2016, e il 10,9% di esse afferma di aver lanciato o potenziato le misure nell’ultimo anno.
Le PMI stanno quindi acquisendo consapevolezza del ruolo che esse assumono in un mercato del lavoro in cui le professioni e le competenze richieste cambiano velocemente in cui l’occupazione è frutto della capacità di sostenere con la formazione la mobilità delle risorse.
Le misure attuate dalle aziende nell’area della formazione e del sostegno alla mobilità riguardano:
• la formazione specialistica professionale;
• la formazione extra professionale;
• il sostegno all’istruzione dei figli e dei familiari.
La formazione professionale, escludendo da questo ambito quella obbligatoria, viene attuata dal 36,6% delle aziende, con una crescita di due punti percentuali all’anno (figura 60). Molto rilevante la crescita della formazione specialistica avanzata, dal 29% del 2016 all’attuale 34,6%. Il 17% delle imprese offrono anche convegni su temi specifici e giornate studio.
Cresce anche la formazione linguistica ai dipendenti, pur se diffusa solamente nel 6,5% delle aziende.
Molto limitata ma in crescita l’area della formazione extra professionale, che riguarda il 3,6% delle PMI (figura 61). Abbiamo incluso in quest’area le iniziative di formazione avanzata per i talenti come i master e business school, aumentate in due anni dall’1,1% all’1,6%.
Inoltre i corsi di cultura generale e artistica (1,1%), le borse di studio (1%), i viaggi di studio all’estero (0,6%). La relazione molto stretta che sussiste tra educazione ed occupazione giovanile è illustrata dai dati che esponiamo nelle figure 62 e 63: tra i grandi paesi europei, l’Italia ha i livelli più bassi di istruzione universitaria e inoltre, concentrando l’attenzione sulla popolazione tra 15 e 34 anni, ha una quota molto più elevata di esclusi dal lavoro e dall’istruzione: i NEET, Not in Education Employment or Training sono il 26%, contro il 10,5% della Germania, il 13% del Regno Unito, il 15,7% della Francia.
In questo contesto di gravissimo svantaggio competitivo del nostro paese le imprese hanno una duplice opportunità: quella di aiutare le famiglie nella istruzione dei figli, allo scopo di raggiungere gli standard europei di completamento del percorso di studi sino al livello universitario e post universitario, e quella di erogare ai lavoratori, e soprattutto ai giovani, la formazione necessaria a qualificarli per sostenerne la mobilità professionale.
Osserviamo quindi, con riferimento alla figura 64, il livello delle iniziative di welfare aziendale per il sostegno all’istruzione dei figli e dei familiari.
Il tasso di iniziativa delle PMI è ancora molto limitato (2,7%) ma in forte crescita: era l’1% due anni fa. La gamma delle iniziative è molto ampia: comprende il rimborso delle rette a tutti i livelli, dagli asili ai corsi post universitari; delle altre spese per l’istruzione, dai libri e gli strumenti tecnici alle mense, dai trasporti e gli alloggi ai viaggi di studio; comprende inoltre riconoscimenti al merito come borse di studio e altri premi, e inoltre servizi di orientamento formativo e professionale.
Ciò che colpisce, in un welfare aziendale che in molte aree è ancora allo stato nascente, è il posizionamento delle iniziative delle imprese sui temi cruciali per l’evoluzione del nostro paese. In questo caso si tratta della questione decisiva per il futuro delle giovani generazioni:la capacità di sostenere la mobilità sociale attraverso l’educazione e la formazione.
Come nelle due edizioni precedenti, Welfare Index PMI dedica una sua sezione speciale alle organizzazioni dell’agricoltura sociale. L’indagine è stata svolta in collaborazione con Rete Fattorie Sociali e ha portato all’intervista di 43 realtà.
Attraverso l’impiego delle risorse agricole, i soggetti dell’agricoltura sociale operano in una vasta gamma di iniziative per favorire l’inclusione sociale e per supportare il benessere fisico, mentale e sociale delle persone, in particolare quelle svantaggiate. Learee di intervento sono essenzialmente quattro:
▸l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità: sono attive in quest’area il 76,2% delle organizzazioni intervistate;
▸ l’area educativa e ricreativa (57,1%): progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità e del territorio, gestione di fattorie sociali e didattiche;
▸ l’area socio-assistenziale (57,1%): prestazioni e attività finalizzate allo sviluppo di abilità e all’inclusione sociale;
▸ l’area socio-sanitaria (47,6%): prestazioni che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati.
Il 33,3% delle organizzazioni intervistate operano su tutte e quattro le aree, il 21,4% su tre e il restante 45,2% su una o due. Le attività specifiche dell’agricoltura sociale sono molteplici, come mostrato dalla figura 66: attività diurne e formazione per persone in situazione di disagio e fragilità, co-terapia, educazione ambientale, fattorie didattiche per bambini e adolescenti, centri estivi e via dicendo.
Figura 66 del Rapporto 2018
L’inclusione lavorativa riguarda una molteplicità di profili di persone svantaggiate: disabili fisici e mentali (39,5% delle organizzazioni intervistate), minori e giovani in situazione di disagio (25,6%), disoccupati di lungo corso (20,9%), ex detenuti (16,3%). Inoltre viene offerto supporto ad ex tossicodipendenti e alcoldipendenti, anziani in situazioni di fragilità, vittime di tratte e abusi. L’obiettivo dell’agricoltura sociale è contribuire, attraverso il lavoro, al benessere, alla realizzazione individuale e all’integrazione sociale di queste persone.
L’agricoltura sociale si distingue anche per l’accoglienza nei confronti degli immigrati. Il 34,9% dei partecipanti impiegano lavoratori extracomunitari, di cui spesso aiutano l’integrazione con attività di supporto: accoglienza residenziale e ricerca di alloggi; formazione linguistica, mediazione culturale, supporto e indirizzo per le pratiche burocratiche.
Le organizzazioni dell’agricoltura sociale vantano uno stretto legame con il territorio e la propria comunità locale. Il 69,0% di loro contribuiscono ad eventi ricreativi e culturali, il 54,8% offrono il proprio aiuto ad iniziative di volontariato, il 50,0% contribuiscono alle attività di centri ricreativi e culturali.
Clicca qui per leggere il Rapporto 2018 di Welfare Index PMI.
Conversione del premio di risultato allargata ai benefits individuati al comma 4 dell’art. 51 del TUIR grazie ai chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018.
Sulla base della Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) il dipendente può chiedere al datore di lavoro di convertire il premio di risultato anche con l’utilizzo di veicoli aziendali, mutui, fabbricati in uso o comodato e viaggi gratuiti nel settore ferroviario, in luogo dei cd “servizi sociali” (dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza agli anziani) e dei servizi generici di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Ciò a condizione che la cd “welfarizzazione” sia espressamente prevista nel contratto collettivo territoriale o aziendale istitutivo del premio di risultato.
Dopo aver chiarito che, in caso di conversione, i predetti beni e servizi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base degli imponibili convenzionali agevolati previsti dallo stesso comma 4 dell’art. 51, anziché sulla base del loro “valore normale”, la circolare n. 5/E approfondisce ogni singola fattispecie di welfarizzazione con esempi numerici. Vediamo i primi due, certamente quelli più ricorrenti.
Per quanto riguarda l’autovettura aziendale a uso promiscuo, partendo da un premio di risultato spettante di 3.000,00 euro e da un valore convenzionale annuale dell’autovettura aziendale di 1.885,50 euro, calcolato sulla base delle tabelle ACI, il lavoratore ha a disposizione la residua differenza di 1.114,50 euro che può incassare o convertire in altri benefits.
Nel caso invece del pagamento degli interessi sul mutuo contratto dal dipendente, l’esempio numerico fornito dall’Agenzia è il seguente:
▸Premio di risultato agevolabile € 3.000
▸Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo € 4.000
▸Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 2.000
▸Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio € 1.000 (€ 4.000 – € 3.000)
▸Base imponibile del benefit € 500 (€ 2.000 – € 1.000 = € 1.000 * 50%)
▸Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, € 2.500 (€ 3.000-€ 500).
Tuttavia, contrariamente alle conclusioni dell’Agenzia, il premio residuo da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, è pari a zero (€ 3.000 – € 3.000).
Nel secondo esempio numerico, infatti, la sostituzione del premio di risultato avviene con “somme” e non con “beni e servizi” come nel caso dell’autovettura aziendale. Nel primo esempio valore del benefit e base imponibile contributiva e fiscale coincidono, nel secondo no.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP
Pioggia di chiarimenti sul Welfare Aziendale da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018.
Nel documento di prassi viene innanzitutto trattata la conversione dei premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4, introdotta dalla legge di Bilancio 2017: in sostituzione del premio in denaro è possibile ora accedere anche all’uso dell’auto aziendale, alla concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, alla messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e alla concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, con la precisazione che i suddetti benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base dei valori convenzionali agevolati previsti dallo stesso comma 4.
L’Agenzia si sofferma inoltre sulla conversione del premio di risultato con contributi alla forme pensionistiche complementari, nonché con quelli di assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sottolineando – in entrambi i casi – che i versamenti dei contributi “in conversione” non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedono gli importi-soglia rispettivamente di 5.164,57 e di 3.615,20 euro.
Spiegazioni vengono ancora fornite sulle coperture assicurative del rischio di non autosufficienza e/o di del rischio di gravi patologie che dal 1.1.2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Prima di tale data infatti, l’esclusione dal reddito era consentita solo qualora l’importo del premio riferibile a ciascun dipendente non superava la soglia di euro 258,23 fissata dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR, in concorso però con altri beni e servizi offerti dal datore di lavoro.
Nell’analizzare la novità dei benefit erogati in base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’Agenzia delle Entrate coglie poi l’occasione di equiparare le somme e i valori disciplinati dalle lettere f-bis, f-ter, f-quater del comma 2 dell’art. 51 a quelli della lettera f. Una interpretazione non da poco, considerando che ora anche questi benefit devono essere disciplinati da regolamento aziendale negoziale oppure da accordo o contratto collettivo affinché al datore di lavoro sia consentito dedurre integralmente la relativa spesa dal reddito d’impresa e non limitatamente al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, 1° comma, TUIR).
A seguire viene commentato il nuovo benefit in vigore dal 1.1.2018, cioè l’erogazione o il rimborso di somme effettuato dal datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che certamente è da annoverare tra quelli più diffusi e di maggior impatto.
Chiarimenti anche sul tempo di percezione e quindi di rilevanza reddituale dei benefit sostitutivi dei premi di risultato erogati mediante voucher, che coincide con il momento in cui detti benefit entrano nella disponibilità del dipendente, a prescindere dalla circostanza che il servizio venga fruito in un momento successivo; sulla rilevanza reddituale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, qualora le casse sanitarie non operino rispettando i principi di mutualità; infine, sulla rimborsabilità delle spese sostenute dal dipendente anche nel periodo di imposta successivo.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP
Tre anni fa nasceva su iniziativa di Generali Italia e con la partecipazione delle maggiori Confederazioni Welfare Index PMI. Qual era l’idea alla base?
Generali Italia da sempre ritiene che l’adozione di politiche di welfare in favore dei propri dipendenti aumenti la capacità dell’azienda di attrarre talenti e fidelizzare le risorse contribuendo, nel lungo periodo, ad aumentare la produttività. Per le nostre 8.000 persone abbiamo infatti adottato un programma di welfare aziendale tra i più avanzati del mercato per completezza, capillarità e innovazione, offrendo più di 70 attività che coprono tutte le 12 aree di welfare identificate da Welfare Index PMI.
Dunque l’esperienza diretta come azienda e la conoscenza del mercato del welfare aziendale, ci hanno portato a chiederci: quanto il welfare aziendale fosse diffuso nel nostro Paese e quanto le piccole medie imprese fossero consapevoli dell’importanza del welfare e dei benefici che porta ai dipendenti. Per rispondere a questi interrogativi è nata l’idea di Welfare Index PMI, una ricerca per misurare il livello di welfare aziendale nelle PMI italiane, che oggi rappresenta la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia: in questi tre anni abbiamo intervistato 10 mila PMI di tutti i settori produttivi e ascoltato le loro storie di welfare. Ognuna di queste imprese rappresenta un microcosmo con dinamiche ed esigenze particolari, per il tipo di produzione, per specificità del territorio, per tipologia di orari, ecc. che necessitano di risposte su misura. Le PMI occupano l’80% della forza lavoro del Paese e l’idea alla base del Rapporto Welfare Index PMI è che diffondere la cultura del welfare aziendale, in questo tessuto produttivo, può essere volano di sviluppo e cambiamento.
Giunti al terzo anno qual è il bilancio dell’iniziativa Welfare Index PMI e quali sono le novità più importanti emerse dal Rapporto 2018?
Il welfare aziendale nel nostro Paese sta crescendo: migliora il benessere dei dipendenti, aumenta la produttività delle imprese e, di conseguenza, fa bene al Paese. È quanto emerge dal Rapporto 2018, che ha analizzato il welfare aziendale di 4014 PMI.
Crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale. Inoltre, un altro aspetto fondamentale che emerge dal Rapporto 2018 è che le imprese che già hanno attivato piani di welfare, alla luce dei buoni risultati ottenuti, hanno aumentato gli investimenti in questo settore.
Anche se le grandi aziende risultano avvantaggiate in termini di maggiori risorse e maggiore massa critica che permette di essere più efficienti nella gestione delle iniziative, in realtà a registrare un maggior aumento del welfare aziendale sono state proprio le PMI, grazie anche alla diffusione della conoscenza in termini di normative e vantaggi fiscali e alla capacità di associarsi per usare servizi comuni, i due fattori chiave per il successo del welfare aziendale.
Come fa Generali a conoscere i bisogni reali dei territori in cui opera?
Indubbiamente l’innovazione tecnologica sta cambiando il nostro business. Tuttavia l’assicurazione continua e continuerà anche in futuro a fondarsi sulla relazione di fiducia tra persone. Per questo la nostra rete distributiva, capillare sul territorio, rimane fondamentale anche per il futuro per anticipare i bisogni e offrire soluzioni su misura, seguendo i clienti nelle diverse fasi ed esigenze della loro vita.
Per Generali Italia qual è e quale sarà il ruolo del welfare aziendale?
Il welfare aziendale è destinato a crescere. Nei prossimi 3-5 anni il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita in almeno 3 aree strategiche: Salute e Assistenza, Conciliazione Vita e Lavoro, Giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale.
Per Generali Italia il welfare aziendale è parte integrante del business assicurativo ed è una leva strategica che tutte le imprese possono sviluppare tramite iniziative a favore dei dipendenti. La Compagnia ha iniziato a sperimentare in prima persona l’importanza di queste iniziative e ha quindi deciso di offrire anche ad altre imprese la propria esperienza. Con questo obiettivo è nata Generali Welion, una realtà ad hoc attraverso la quale offriamo consulenza e servizi di gestione su tutte le iniziative di welfare integrato e soluzioni all’avanguardia nel mondo della salute individuale e del welfare aziendale, un settore in cui investiremo nei prossimi anni fino a 50 milioni di euro per migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi.
Che cosa significa innovazione per Generali?
Innovare è il nostro obiettivo. Non sto parlando solo in termini di innovazione tecnologica o digitale, ma soprattutto nella capacità di identificare esigenze e bisogni emergenti, fornendo risposte nuove e su misura che possano migliorare da un lato la relazione con i nostri clienti ma anche il benessere dei dipendenti. In un contesto economico e sociale in costante cambiamento, è necessario ripensare agli orari di lavoro e alla flessibilità organizzativa, garantire coperture sanitarie aggiuntive e check-up di prevenzione, risolvere le commissioni quotidiane dei dipendenti grazie ad esempio ad un “maggiordomo” aziendale. Soluzioni supportate anche dalle opportunità offerte dalla tecnologia più innovativa. L’innovazione riguarda anche i dipendenti, con la necessità che siano in formazione continua, sicuri nei luoghi di lavoro, in equilibrio tra vita privata e lavoro.
Welfare aziendale e crescita sostenibile. Cosa ne pensa?
La crescita sostenibile del Paese e delle imprese passa attraverso la consapevolezza da parte delle aziende del proprio ruolo sociale. Per noi sostenibilità nel business significa creare valore condiviso per tutti gli stakeholder e siamo convinti che le aziende così concepite abbiano maggiori possibilità di sviluppo e di crescita.
In altre parole, oggi ha ancora senso per le imprese investire nel territorio che può costituire un vantaggio competitivo, investendo sulle sue molteplici dimensioni: scuola, salute, formazione e ovviamente welfare aziendale.
Secondo lei, è il welfare che fa andare bene le imprese o sono quelle che vanno già bene che possono permettersi di fare welfare?
È una questione di mentalità: gli imprenditori che stanno affrontando le sfide del mercato globale in maniera positiva sono gli stessi che hanno saputo cogliere il vantaggio competitivo del welfare aziendale. C’è infatti una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale. Si tratta di un circolo virtuoso: le aziende che investono di più in welfare sono anche le più innovative e crescono molto più velocemente della media, trascinando la crescita generale delle imprese. Tutto ciò è positivo: significa che le imprese che si sono dotate di una politica sistematica di welfare aziendale, dopo averne sperimentato i risultati, si sentono incoraggiate a incrementare ulteriormente le iniziative e gli investimenti.
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