La riforma fiscale

di Andrea Dili – Dottore Commercialista

Nei giorni scorsi le commissioni finanze della Camera dei Deputati e del Senato hanno reso pubbliche le conclusioni dell’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale avviata nove mesi fa e condotta attraverso ben 61 audizioni, che hanno visto la partecipazione delle parti sociali e di alcuni dei massimi esperti di diritto tributario.

La relazione conclusiva, che contiene la sintesi condivisa delle posizioni espresse dalle varie forze politiche, fornisce interessanti indicazioni su quelle che, presumibilmente, saranno le linee di intervento seguite dal Governo nel momento del varo della annunciata riforma fiscale.

Il documento parlamentare è articolato in due capitoli, il primo focalizzato sugli obiettivi di fondo della riforma, il secondo su alcune proposte ritenute utili per raggiungere tali obiettivi. Già dalla lettura del sommario si può comprendere come il lavoro delle commissioni, inizialmente focalizzato sull’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), abbracci un orizzonte ben più ampio, andando a incidere su alcuni elementi cardine del sistema tributario italiano e, più in generale, sul rapporto fisco/contribuente nell’ottica dello stimolo alla crescita economica del Paese.

È proprio il tema della crescita, infatti, ad aprire la riflessione delle commissioni, che rilevano come il cattivo funzionamento del sistema fiscale sia una zavorra che pesa inesorabilmente sulla competitività del sistema Italia, confermando peraltro quanto più volte emerso dalle migliori ricerche internazionali. Quale, ad esempio, il rapporto annuale sulla competitività economica stilato dalla Banca Mondiale, Doing Business 2020, che nel ranking che misura la complessità dei sistemi fiscali vede l’Italia occupare il 128esimo posto (tra il Mozambico e il Myanmar) su 190 paesi.

Partendo da tale constatazione, le commissioni propongono una revisione del modello fiscale italiano sulla base di tre linee di intervento:

  1. la riduzione della tassazione sul lavoro, orientamento peraltro già seguito nell’ultimo decennio attraverso varie misure concentrate esclusivamente sul lavoro dipendente (decontribuzioni ebonus);
  2. la razionalizzazione delle aliquote marginali effettive, che disincentivano l’offerta di lavoro e amplificano le distorsioni del sistema;
  3. la semplificazione, declinata nel riordino delle norme fiscali in testi unici, nell’elevazione di alcune parti dello statuto del contribuente a rango costituzionale, nella cancellazione di una pluralità di tributi minori e nell’avvicinamento del bilancio fiscale a quello civilistico.

Un programma certamente molto ambizioso, ricordando che di riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuenti si discute da lungo tempo con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti fiscali a carico di imprese e professionisti.

Per raggiungere tali obiettivi le commissioni individuano, non senza contraddizioni, una serie di misure: dalla revisione del modello IRPEF al superamento dell’IRAP, dalla reintroduzione dell’IRI alla semplificazione dell’IRES. Tali indicazioni assumono particolare rilievo poiché, come già dichiarato da autorevoli esponenti del Governo, le conclusioni dell’indagine conoscitiva effettuata dalle commissioni parlamentari costituiranno il punto di partenza della riforma fiscale preannunciata anche all’interno del PNRR. Proviamo, quindi, a esaminarle sinteticamente.

Per quanto riguarda l’imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) vengono declinati una pluralità di interventi, il più significativo dei quali afferisce alla riduzione della aliquota media effettiva sopportata dai contribuenti della cosiddetta “classe media” (tra 28mila e 55mila euro di reddito) e alla armonizzazione delle aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso “un intervento semplificatore sul combinato disposto di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia di reddito”, le cui modalità attuative non vengono tuttavia specificate. Le commissioni, inoltre, propongono l’introduzione di un reddito “minimo esente”, rinforzato per i giovani under 35, al di sotto del quale verrebbe meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Viene infine ravvisata l’esigenza di tagliare il numero delle detrazioni d’imposta, numero cresciuto notevolmente nel corso dell’ultimo ventennio.

Per quanto riguarda le persone fisiche con partita iva viene proposto un rafforzamento del modello forfettario che, attraverso un meccanismo assai complesso, verrebbe esteso, a determinate condizioni, anche a coloro che superano l’attuale soglia di 65mila euro di ricavi (o compensi) annui, ripescando in forma ridotta la cosiddetta “flattax fino a 100mila euro” introdotta dal Governo Conte 1 e soppressa dal Governo Conte 2 prima della sua effettiva entrata in funzione.

Come accennato, poi, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria viene riproposto il regime opzionale IRI (imposta sul reddito di impresa), già introdotto dalla legge di bilancio 2018 e successivamente abrogato senza mai essere utilizzato, che consentirebbe a tali soggetti di applicare una aliquota proporzionale nel caso in cui l’utile prodotto venisse reinvestito nell’impresa.

Sembrano, invece, particolarmente interessanti le proposte in merito alla revisione del modello di imposizione sui redditi di natura finanziaria: in primo luogo l’attuale frammentazione di tali tipologie di redditi ai fini fiscali, che genera effetti distorsivi, verrebbe ricondotta a unitarietà; in secondo luogo viene immaginata una forte incentivazione degli investimenti nella previdenza complementare.

Al contrario, appaiono ancora non ben definite le indicazioni afferenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che verrebbe superata attraverso una traslazione del gettito su altri tributi.

Le novità più ragguardevoli, non senza sorpresa considerando che il dibattito degli ultimi mesi è stato incentrato quasi esclusivamente sull’IRPEF, si registrano in merito all’imposta sul reddito delle società (IRES), dove verrebbero messi in campo specifici incentivi volti a migliorare la produttività delle imprese e la crescita dell’intero sistema imprenditoriale italiano. Di particolare rilevanza, infatti, appare l’incentivazione delle aggregazioni di imprese di dimensioni minori: la frammentazione del tessuto imprenditoriale, infatti, costituisce un freno all’incremento della produttività. Sul medesimo piano anche le misure volte a promuovere l’impiego dell’utile di esercizio in investimenti a favore della produttività e dell’incremento dei posti di lavoro. Non potevano mancare, inoltre, considerando il contesto post pandemico e le linee dettate dal PNRR, specifiche misure a favore della transizione ecologica, tra le quali l’incentivazione alla riqualificazione energetica e ambientale e alla decarbonizzazione.

Il documento delle commissioni parlamentari, infine, si chiude con alcune proposte volte al miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti. Certamente apprezzabile, anche se per valutarne la reale efficacia occorrerà verificare le concrete modalità di attuazione, è l’idea di “scambiare” l’universalizzazione della fatturazione elettronica – che sarebbe estesa a tutti i soggetti oggi esentati, quali ad esempio i forfettari – e più in generale degli strumenti digitali con la riduzione degli adempimenti per imprese e professionisti. Ancora più meritevole, se attuata, sarebbe l’intenzione di garantire l’interoperabilità delle banche dati. In merito, occorre ricordare come nel corso del recente ciclo di audizioni tenutosi presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sia emerso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente alle agenzie di riferimento, gestisce ben 161 banche dati: una mole di informazioni che, se correttamente utilizzata, potrebbe risolvere gran parte del problema dell’evasione fiscale.

A ben vedere, sintetizzando, la relazione delle commissioni parlamentari appare un insieme di proposte di indirizzo verso una revisione di un sistema tributario che, dati alla mano, necessiterebbe di una riforma complessiva per risultare più efficiente. Un risultato che presumibilmente risente della necessità di trovare una sintesi tra forze politiche eterogenee e della scarsità di risorse finanziarie disponibili. Vedremo nei prossimi mesi, quando l’iniziativa passerà al Governo, se le sintesi che verranno raggiunte condurranno a un sistema fiscale più equilibrato ed efficiente.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Le riforme e gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

di Andrea Dili – Dottore Commercialista

Qualche giorno fa il Governo italiano ha inviato all’UE il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il programma di riforme e investimenti che – nell’ambito degli interventi afferenti il Next Generation EU (NGEU) – definisce la strategia italiana per la ripartenza post pandemia. Il PNRR, quindi, delinea le azioni che nei prossimi anni (dal 2021 al 2026) saranno messe in campo per riformare e modernizzare il nostro Paese, con l’obiettivo di ridurne – se non colmarne – i divari strutturali.

Per tali ragioni cittadini e, soprattutto, operatori economici dovrebbero prestare particolare attenzione alle indicazioni contenute nelle 270 pagine del PNRR, al fine di poterne tempestivamente cogliere le (numerose) opportunità.

Venendo alla struttura del Piano occorre evidenziare che esso è stato costruito attorno a tre assi portanti: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. In tale contesto viene declinato un complesso di riforme e investimenti che nelle intenzioni del Governo dovrebbero:

  • accrescere la competitività, l’efficienza e l’equità del nostro Paese;
  • incoraggiare gli investimenti;
  • ampliare la fiducia dei cittadini e degli operatori economici.

Per quanto riguarda le riforme gli obiettivi individuati nel PNRR sono piuttosto ambiziosi, toccando segmenti della pubblica amministrazione che già in passato sono stati oggetto di tentativi di riorganizzazione raramente andati a buon fine: tra questi meritano particolare menzione la semplificazione delle norme e delle procedure, l’accrescimento delle competenze e la digitalizzazione della P.A., la riforma della giustizia (civile, tributaria e penale), con l’obiettivo prioritario di ridurre i tempi del giudizio, e dell’ordinamento giudiziario, le semplificazioni in materia edilizia, ambientale e dei pubblici appalti, la promozione della concorrenza anche attraverso lo sviluppo delle telecomunicazioni. Vengono, infine, citate la revisione dell’IRPEF e la riforma degli ammortizzatori sociali, di cui Governo e Parlamento, peraltro, si stanno già occupando anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

Le sei missioni del PNRR

La parte più corposa del Piano viene dedicata alle modalità di investimento con le quali saranno impiegate le risorse che l’Italia riceverà dall’Europa, stimate in 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 di sovvenzioni e 122,6 di prestiti. Lo schema degli interventi viene rappresentato in sei diverse missioni, ciascuna delle quali viene a sua volta esplosa in una pluralità di componenti. In particolare:

  • la prima missione, finanziata con 40,73 miliardi di euro, è dedicata a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  • la seconda, per la quale vengono stanziati 59,33 miliardi, afferisce alla cosiddetta rivoluzione verde e transizione ecologica;
  • la terza, cui sono assegnati 25,13 miliardi, viene denominata infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  • la quarta, per la quale sono previsti 30,88 miliardi, è destinata a istruzione e ricerca;
  • la quinta, sovvenzionata con 19,81 miliardi, prevede interventi finalizzati a inclusione e coesione;
  • la sesta, sovvenzionata con 15,63 miliardi, viene infine dedicata al tema della salute.

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

La prima missione viene immaginata attraverso tre linee di intervento: la digitalizzazione della pubblica amministrazione – dove obiettivo centrale è rappresentato dalla migrazione verso il cloud – il sostegno alla transizione digitale e alla competitività delle imprese – per il quale vengono stanziati ben 24,3 miliardi di euro, la maggior parte dei quali (13,97) assorbiti dalle misure afferenti il piano “Transizione 4.0” e dallo sviluppo delle reti ultraveloci (6,31), con investimenti su banda ultra larga e 5G – e sul settore del turismo e della cultura – dove i 6,68 miliardi assegnati vengono oltremodo spalmati su una pluralità di iniziative.

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Seguendo le indicazioni europee, la maggior parte delle risorse del PNRR viene assegnata alla transizione ecologica del Paese. In tale contesto una particolare attenzione viene dedicata al tema strategico della gestione dei rifiuti, con investimenti, previsti soprattutto nel Centro-Sud Italia, volti ad accrescere la capacità e la qualità degli impianti. Gli investimenti più corposi (23,78 miliardi), tuttavia, sono previsti sulle energie rinnovabili (fotovoltaico, biometano), sulla gestione “intelligente” delle reti di distribuzione energetica, sull’utilizzo dell’idrogeno (anche promuovendone la sperimentazione per il trasporto stradale e ferroviario) e sul trasporto sostenibile. Sono, infine, confermati eco bonus e sisma bonus (13,81 miliardi) mentre vengono previsti robusti investimenti sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sul miglioramento delle infrastrutture idriche.

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

La quasi totalità (24,77 miliardi) delle risorse allocate sulla terza missione sono dedicate alla rete ferroviaria, dove vengono previsti investimenti sia sul trasporto merci che passeggeri, potenziando tanto le tratte ad alta velocità che i trasporti locali. In merito si tenterà di colmare il gap del nostro Paese rispetto alle migliori esperienze europee, sia al sud che al nord Italia, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capacità della rete ferroviaria in termini di flussi.

Istruzione e ricerca

Particolarmente rilevanti sono i temi toccati dalla quarta missione, che stanzia importanti risorse sugli asili nido (4,6 miliardi) e sull’edilizia scolastica (3,9 miliardi), dove il nostro Paese sconta rilevanti carenze strutturali. Ulteriori risorse (11,44 miliardi) vengono allocate sulla seconda componente della missione (ricerca di base e applicata), promuovendo lo sviluppo di sinergie tra imprese e università.

Inclusione e coesione

La quinta missione è rivolta al potenziamento delle politiche attive per il lavoro – delineando un programma nazionale di presa in carico e ricollocazione dei disoccupati, l’implementazione del piano “nuove competenze”, il rafforzamento dei centri per l’impiego e il sostegno all’imprenditoria femminile – alla promozione di progetti, dedicati ai comuni con più di 15mila abitanti, per la rigenerazione urbana e l’housing sociale e a specifici interventi per la coesione territoriale, tra i quali il rafforzamento delle zone economiche speciali.

Salute

L’ultima missione viene articolata in due componenti: il rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio – grazie allo sviluppo di reti di prossimità e strutture intermedie (case e ospedali “della comunità”) e all’utilizzo della telemedicina – e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale anche attraverso l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

Conclusioni

Pur se sommariamente esposta, la strategia del PNRR è evidentemente volta a colmare i principali deficit strutturali che penalizzano il nostro Paese. Tuttavia, per non rimanere un “libro dei sogni” saranno necessarie almeno due condizioni: in primo luogo il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione delle misure declinate, in secondo luogo, soprattutto, la capacità di comprendere che il PNRR, seppur supportato da risorse rilevanti, non sarà sufficiente a centrare gli obiettivi proposti se non inserito in un percorso di riforme a medio lungo termine che affronti i nodi irrisolti che ogni anno, puntualmente, ci vengono ricordati da studi e ricerche internazionali.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

di Andrea Dili – Dottore Commercialista

Il primo decreto emergenziale del Governo Draghi, denominato “Sostegni”, si apre con un nuovo contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti titolari di partita iva danneggiati dall’emergenza sanitaria COVID-19. Se sul piano tecnico la misura si pone in continuità con quelle, analoghe, varate nel corso del 2020 dal Governo Conte, sul piano sostanziale emergono importanti elementi di novità, primo tra tutti il significativo ampliamento della platea dei beneficiari.

I beneficiari

Il contributo viene universalmente riconosciuto ai titolari di reddito agrario e agli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che nel secondo periodo d’imposta antecedente alla data del 23 marzo 2021 (ovvero nel 2019 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l’anno solare) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Rispetto ai decreti di autunno, quindi, viene meno il requisito dello svolgimento di attività identificate in specifici codici ATECO. 

Sono, infine, inclusi nel novero dei beneficiari gli enti non commerciali, anche se soltanto in relazione allo svolgimento di attività commerciali, mentre ne sono espressamente esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I requisiti

L’accesso al contributo è condizionato al rispetto di due requisiti oggettivi:

  • essere titolari di una partita iva attiva alla data del 23 marzo 2021;
  • avere registrato nel 2020 un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al 2019. 

Quest’ultimo requisito non è richiesto a coloro che hanno attivato la partita iva successivamente al 31 dicembre 2018. 

Il computo del contributo

Il procedimento di calcolo della somma spettante è piuttosto articolato: in estrema sintesi occorre applicare alla differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020 uno specifico coefficiente dimensionale, variabile dal 20% al 60% a seconda del volume dei ricavi realizzati, tenendo conto che l’ammontare del contributo non potrà essere inferiore a 1.000 o 2.000 euro (rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche) né superiore a 150.000 euro.

Ai fini del computo del fatturato medio mensile afferente il 2019, poi, rileva la data di inizio dell’attività, ovvero:

  • i titolari di partita iva attiva al 31 dicembre 2018 divideranno il fatturato complessivo realizzato nel 2019 per 12 mesi;
  • chi ha aperto la partita iva dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 dovrà calcolare un quoziente, che vede al numeratore il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio dell’attività e al denominatore il numero dei corrispondenti mesi (ad esempio, se la partita iva è stata attivata in data 14 luglio 2019, dividendo il fatturato realizzato dal primo agosto al 31 dicembre 2019 per 5 mesi).

I soggetti che hanno avviato l’attività dal 1 dicembre 2019 al 23 marzo 2021, invece, non potendo determinare il fatturato medio mensile afferente il 2019, riceveranno il contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro.

Il coefficiente dimensionale, infine, dovrà essere determinato in relazione al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (ovvero il 2019 per le persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), come indicato nella seguente tabella.

Una volta determinata la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 e individuato il coefficiente dimensionale, si potrà procedere alla determinazione del contributo spettante, seguendo il procedimento mostrato nella seguente tabella.

Modalità di fruizione del contributo

Gli aventi diritto potranno usufruire del contributo scegliendo tra due diverse modalità:

  • accredito della somma sul conto corrente bancario;
  • “trasformazione” del contributo in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con altri tributi e contributi sul modello di pagamento F24.

La scelta dovrà essere fatta in sede di presentazione della domanda, esercitando la relativa opzione in calce all’istanza con cui si richiede il contributo.

Come richiedere il contributo

Come accennato, il contributo dovrà essere richiesto compilando l’apposita domanda e inviandola entro il 28 maggio 2021 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni, declinate dal Provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, disponibili sul sito internet della stessa Agenzia. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-24-marzo-2021

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Fonti istitutive e modalità di attuazione del welfare aziendale | Estratto dal Rapporto 2020

Lo sviluppo del welfare aziendale è stato sostenuto in questi anni da una crescente articolazione delle sue fonti istitutive. Alla contrattazione nazionale, che ha storicamente creato gli istituti del welfare occupazionale collettivo, numerose aziende hanno affiancato accordi di secondo livello: contratti aziendali, interaziendali, territoriali. Oggi il welfare aziendale è un tema di negoziazione a entrambi i livelli, quello collettivo nazionale e quello aziendale e locale. Inoltre, accanto alle fonti negoziali, una spinta rilevante viene dall’iniziativa autonoma delle imprese. Se i contratti collettivi (CCNL) stanno progressivamente ampliando le garanzie di welfare, la diffusione effettiva dei servizi da questi istituiti resta tuttavia parziale.

Secondo i dati Covip, l’autorità di vigilanza della previdenza complementare, i fondi pensione chiusi hanno raggiunto a giugno 2020 una penetrazione del 26% sul bacino di potenziali aderenti. Considerando anche le altre tipologie di fondi previdenziali, collettivi e individuali, il tasso di copertura sale al 36% sul totale degli occupati.

Per quanto riguarda la sanità complementare, il tasso di copertura di casse, società di mutuo soccorso e dei fondi sanitari è circa del 35% (stime Innovation Team su dati ISTAT e Ministero della Salute). Una delle cause frenanti per questi istituti è la difficoltà di comunicazione e di coinvolgimento dei lavoratori, in un contesto di estrema frammentazione del sistema produttivo (FIGURA 21). Solo nel 31,2% delle imprese i lavoratori ricevono una comunicazione completa e sistematica sulle misure di welfare previste dai contratti nazionali. Nel 30,4% dei casi la comunicazione si limita all’informazione generica o parziale su alcuni servizi, mentre nel 38,4% è di fatto assente. Negli ultimi anni è molto cresciuta l’importanza dal welfare aziendale nella contrattazione integrativa: accordi aziendali, interaziendali e locali. Sono significativi a questo proposito i dati OCSEL (Osservatorio sulla Contrattazione di Secondo Livello) della CISL: il 36% degli accordi integrativi sottoscritti nel periodo 2017-18 hanno introdotto misure di welfare, con una crescita notevole sul biennio precedente (23%).

 

Il welfare si è affermato come la seconda materia più presente nella contrattazione di secondo livello, dopo il salario e prima di materie di grande importanza come l’orario, la gestione delle ristrutturazioni e delle crisi, i diritti sindacali e l’organizzazione del lavoro.

Com’è noto, la normativa del welfare aziendale equipara come fonti istitutive la negoziazione integrativa e i regolamenti aziendali (stabiliti autonomamente dalle imprese). La FIGURA 23 mostra la crescita complessiva di queste fonti, dal 22,8% del 2019 al 33,7% del 2020. Il contratto integrativo aziendale è alla base delle iniziative di welfare principalmente nelle imprese medio grandi (47,8%), mentre la media generale è del 7,6%. Molto simile (7,2%) è la quota degli accordi interaziendali e territoriali. Lo strumento più diffuso è il regolamento aziendale, utilizzato dal 20,6% delle imprese. I contratti integrativi e i regolamenti aziendali introducono o disciplinano servizi di welfare aziendale nel 41,9% dei casi e prevedono premi di risultato nel 48,2%.

Abbiamo definito un indice di proattività delle imprese, misurando quante hanno introdotto iniziative di welfare aggiuntive a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, per effetto sia dei contratti integrativi e dei regolamenti aziendali sia dell’iniziativa unilaterale delle imprese stesse. Questo indice è cresciuto in misura significativa negli ultimi anni. Le aziende che attuano almeno una misura di welfare aggiuntiva a quelle previste dai CCNL erano il 58,3% nel 2017, sono cresciute al 66% nel biennio successivo e hanno raggiunto il 73,5% nel 2020.

La proattività aziendale si manifesta soprattutto in alcuni ambiti del welfare: è prevalente nelle aree della formazione, del sostegno economico ai dipendenti, della cultura e del tempo libero. Nelle aree della sanità, dell’assistenza e della previdenza complementare è invece fondamentale il ruolo degli istituti negoziali collettivi, e le iniziative aziendali assumono un carattere integrativo di arricchimento delle prestazioni. Nelle altre aree l’articolazione tra le diverse fonti istitutive è bilanciata. Il welfare aziendale si sviluppa dunque per effetto di una molteplicità di iniziative, in un quadro complesso di norme e di relazioni industriali.

Gli incentivi fiscali restano determinanti nell’incoraggiare l’iniziativa di welfare delle imprese, pur se la crescente proattività determina anche una maggiore disponibilità alla spesa. Le imprese che sostengono costi aggiuntivi rilevanti per il welfare aziendale sono il 9%, mentre per il 34,7% i costi sono sostenibili perché in buona parte compensati dai risparmi fiscali. Il numero complessivo di imprese che sostengono costi per il welfare aziendale è dunque del 43,7%, in graduale crescita. Tra le imprese molto attive questa quota raggiunge il 66,4%.

Uno degli scopi della normativa del welfare aziendale è di contribuire alla crescita dei premi di risultato, per favorire l’adozione di sistemi premianti capaci di migliorare la produttività delle imprese. La conoscenza, almeno generale, di queste norme e delle opportunità che offrono è in crescita, dal 53,8% del 2017 al 61,5% del 2020. Ma la conversione in welfare dei premi di risultato è tuttora poco diffusa: riguarda il 12,8% delle imprese (il 20,9% di quelle che ne sono a conoscenza), nella maggior parte dei casi per importi di modesta entità. Va però sottolineata l’apertura di interesse: se nel 2017 il 70,8% delle imprese a conoscenza di questo strumento dichiaravano di non avere intenzione di utilizzarlo in futuro, nel 2020 la loro quota è scesa al 42,5%.

La diffusione del welfare aziendale è stata facilitata dall’ampiezza delle prestazioni incentivate e dalla possibilità per i lavoratori di scegliere liberamente quali utilizzare. La normativa ha permesso l’adozione di sistemi di flexible benefit, supportati da piattaforme che gestiscono l’accesso alla gamma di servizi selezionati dall’azienda. La conoscenza e l’utilizzo dei flexible benefit, inizialmente limitati alle maggiori aziende, sono in crescita. L’indice di conoscenza era del 29,8% nel 2017, oggi è del 38,6%. Le imprese che ne fanno uso sono passate negli stessi anni dall’1% al 19,6% di quelle che ne sono a conoscenza, pari al 7,6% del totale delle imprese.

Leggi il Rapporto 2020 qui.

Bilanci 2020 e normativa emergenziale Covid-19

di Andrea Dili – Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Nelle prossime settimane società di capitali e cooperative saranno alle prese con la chiusura dei bilanci dell’esercizio 2020, con stati patrimoniali generalmente appesantiti dalle perdite provocate dall’emergenza sanitaria COVID-19. In tale contesto, l’applicazione delle ordinarie regole di redazione del bilancio potrebbe condurre alla chiusura forzata di molte imprese, a causa della materiale impossibilità di rispettare i vincoli patrimoniali dettati dal diritto societario.

Al fine di scongiurare tale rischio il legislatore ha predisposto una serie di strumenti “eccezionali”, volti a consentire alle imprese la riduzione o il rinvio degli effetti “contabili” delle perdite maturate nel corso del 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. In particolare, la strategia messa in campo con i decreti emergenziali si è dispiegata in una duplice direzione:

  • da un lato derogando all’applicazione di alcune norme del diritto societario;
  • dall’altro introducendo la possibilità di avvalersi di interventi atti a migliorare i saldi dei bilanci 2020.

Per quanto riguarda le deroghe gli interventi più significativi riguardano il rinvio dell’entrata in vigore della riforma della crisi d’impresa e, soprattutto, il varo di una disciplina transitoria inerente i principi di redazione del bilancio e le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. In merito a quest’ultima fattispecie occorre osservare che l’articolo 6 del Decreto Liquidità (DL 23/2020) dispone che per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società in caso di perdite significative (ovvero che incidono il capitale per oltre un terzo o che lo riducono al di sotto del minimo legale). In questi casi le società interessate avranno cinque anni di tempo per assorbire le perdite registrate nel 2020, utilizzando gli utili prodotti nei successivi esercizi o eventuali nuove sottoscrizioni di capitale da parte dei soci. Ai fini della relativa informativa occorrerà specificare in appositi prospetti della nota integrativa del bilancio l’origine e la movimentazione di tali perdite, fino a quando non saranno completamente riassorbite.

Il successivo articolo 7 dello stesso decreto contempla la possibilità di derogare al principio secondo cui il bilancio deve essere stilato nella prospettiva della continuazione dell’attività. Le società possono avvalersi di tale opzione soltanto se l’ultimo bilancio precedentemente approvato è stato redatto con il presupposto della continuità aziendale. In ogni caso, tuttavia, al fine di assicurare una corretta informazione nei confronti dei terzi, nella nota integrativa del bilancio dovranno essere illustrate le ragioni dell’utilizzo della deroga nonché della capacità dell’impresa di continuare a svolgere la propria attività nel prossimo futuro.

Per quanto invece attiene alle operazioni che possono incidere sui saldi del bilancio 2020 vanno evidenziate le opportunità delineate dal Decreto di Agosto (DL 104/2020), ovvero:

  • la sterilizzazione degli ammortamenti;
  • la rivalutazione dei beni d’impresa.

I commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto concedono, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di non imputare in bilancio una quota fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali di competenza dell’esercizio 2020 (esercizio in corso al 15 agosto 2020), a condizione di iscrivere una riserva indisponibile di pari valore nel patrimonio della società. In buona sostanza, quindi, le società interessate potranno ridurre o azzerare la quota di ammortamento relativa al 2020, migliorando il risultato economico dell’anno. In merito occorre osservare come, a seconda della tipologia del bene cui l’operazione è riferita, l’ammortamento sospeso dovrà essere recuperato secondo una duplice modalità:

  • nel caso in cui la vita utile del bene possa essere ragionevolmente allungata il piano di ammortamento slitterà di un anno;
  • nel caso in cui, invece, non sia possibile aggiornare la vita utile del bene (si pensi, ad esempio, al caso di una licenza con durata limitata) occorrerà spalmare la quota sospesa sugli anni residui.

 

Anche in questo caso si dovranno indicare le ragioni dell’esercizio dell’opzione nella nota integrativa, specificandone gli effetti patrimoniali, finanziari e sul risultato economico dell’esercizio. Sul piano fiscale, invece, le imprese interessate potranno godere della deduzione delle relative quote seguendo il piano di ammortamento originario (e, quindi, deducendo nel 2020 anche le quote sospese).

L’articolo 110 dello stesso decreto, infine, consente a società di capitali e cooperative che non adottano i principi contabili internazionali di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sul piano contabile la rivalutazione, che potrà essere eseguita esclusivamente nel bilancio dell’esercizio successivo (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2020), comporta l’iscrizione di una riserva di pari valore nel patrimonio netto.

L’impresa potrà eseguire tale rivalutazione distintamente su ciascun bene, ad un valore massimo coincidente con quello di mercato, secondo tre diverse metodologie:

  • rivalutazione del costo storico;
  • riduzione del fondo ammortamento;
  • rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento.

Sul piano tributario l’impresa interessata potrà optare sia per l’affrancamento, anche parziale, della rivalutazione mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 10%, sia per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali tramite il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%.

Nel complesso, quindi, se il 2020 può essere considerato l’annus horribilis (anche) per il sistema economico del nostro Paese, verosimilmente le deroghe ai principi contabili messe in campo dalla legislazione emergenziale potranno alleviare gli effetti negativi della pandemia sui saldi di bilancio, anche se per valutarne la concreta efficacia presumibilmente occorrerà attendere il termine dell’emergenza sanitaria.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

 

Estratto del Rapporto 2020 | Focus sull’agricoltura sociale

Fin dalla sua prima edizione nel 2016 Welfare Index PMI dedica una sezione speciale all’agricoltura sociale. Si tratta di un ambito di particolare interesse per il welfare aziendale, nonché un terreno di innovazione per le politiche e le pratiche di coinvolgimento dei lavoratori. Attraverso l’attività agricola, cui si associano una pluralità di iniziative specifiche, le organizzazioni dell’agricoltura sociale favoriscono l’inclusione lavorativa e il benessere fisico, psicologico e sociale delle persone, in primis quelle svantaggiate.

L’edizione 2020 dell’indagine, condotta con il supporto di Rete Fattorie Sociali e con la somministrazione di un questionario ad hoc, ha visto la partecipazione di 46 organizzazioni. Gli ambiti di intervento dell’agricoltura sociale sono quattro (FIGURA 81):

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate (in situazione di fragilità): riguarda il 78,7% delle organizzazioni partecipanti all’indagine;
attività educative e ludico-ricreative (61,7%): sono incluse iniziative diverse, che spaziano dall’educazione educazione ambientale alle fattorie sociali e didattiche fino alla salvaguardia della biodiversità;
area socio-assistenziale (61,7%): si tratta di servizi e prestazioni sociali per le comunità locali che hanno come obiettivo la promozione dello sviluppo di abilità e di inclusione sociale;
area socio-sanitaria (36,2%): comprende prestazioni a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative atte a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati.

Figura 81

Le organizzazioni dell’agricoltura sociale sono spesso in grado di presidiare più aree di attività allo stesso tempo: il 17% tutte e quattro le aree, il 36,2% tre, il 17% due. Solo il 29,9% dei soggetti intervistati sono specializzati in un solo ambito.

Tra le attività caratteristiche dell’agricoltura sociale, i servizi diurni per persone in situazione di fragilità sono le più praticate: dall’83,0% delle strutture. 63,8% sono attive nella formazione, 57,4% hanno creato una fattoria didattica. Circa la metà delle organizzazioni offrono servizi di supporto ai processi riabilitativi tramite la coterapia, 46,8% si occupano di educazione ambientale e una percentuale analoga organizza centri estivi. Tra le altre attività si possono citare il turismo agricolo-sociale, l’accoglienza residenziale per persone svantaggiate, i servizi per l’infanzia come agrinido e agriasilo.

La domanda che si rivolge all’agricoltura sociale è molteplice e spesso le organizzazioni offrono i propri servizi a una pluralità di soggetti (FIGURA 83): il 38,2% a sei o più categorie, il 68,4% a più di tre. Le categorie più presenti sono le persone con disabilità mentale (83,0%) e fisica (63,8%), i minori in situazione di disagio (55,3%), gli immigrati e i rifugiati (53,2%), i tossicodipendenti o ex tossicodipendenti (44,7%); inoltre nel 42,6% dei casi l’agricoltura sociale offre opportunità di inserimento a disoccupati di lungo corso.

Figura 83

L’agricoltura sociale svolge storicamente anche un ruolo attivo sul territorio, creando reti con altri soggetti pubblici e privati e supportando iniziative rivolte all’intera comunità: in particolare l’80,9% organizzano o partecipano all’organizzazione di eventi ricreativi e culturali e il 34% offrono supporto a iniziative di volontariato (FIGURA 84).

Figura 84

Leggi il Rapporto 2020 qui.

Per le imprese un nuovo contributo a fondo perduto

di Andrea Dili – Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Il quadro delle misure economiche finalizzate a limitare gli effetti della pandemia COVID-19 è stato significativamente aggiornato dai quattro decreti “Ristori” varati tra il 27 ottobre e il 30 novembre 2020.

Il nuovo pacchetto di strumenti di sostegno alle imprese prevede una pluralità di interventi, tra i quali assumono particolare rilievo: l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili e di affitto d’azienda, la cancellazione della seconda rata dell’IMU, il differimento dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali in scadenza a dicembre e, infine, l’attribuzione di un contributo a fondo perduto analogo a quello previsto dal decreto “Rilancio” dello scorso maggio.

Proprio quest’ultima misura, considerando le novità rispetto al precedente di maggio, merita uno specifico approfondimento, focalizzato sulla definizione dei requisiti per l’accesso, delle modalità di calcolo e della procedura per l’incasso.

La platea dei beneficiari

La platea dei beneficiari viene individuata in coloro (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) che, essendo titolari di una partita iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, esercitano in via prevalente le attività direttamente colpite dalle restrizioni fissate dal DPCM dello scorso 3 novembre. In particolare, il contributo è esigibile:

Il requisito del calo del fatturato

Il contributo è assegnato soltanto agli operatori economici che dimostrino di aver subito danni rilevanti a causa dell’emergenza COVID-19: tale condizione si verifica per le imprese che ad aprile 2020 hanno realizzato un fatturato inferiore ai due terzi di quello conseguito nello stesso mese del 2019. Il soddisfacimento del requisito, ovviamente, non è richiesto a chi ha iniziato l’attività a far data dal primo gennaio 2019: tali soggetti, infatti, ricevono il contributo indipendentemente dal valore del fatturato acquisito.

L’ammontare del contributo

Il calcolo dell’ammontare del contributo richiede un procedimento piuttosto articolato, basato sulla determinazione delle seguenti variabili:

a) la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020;

b) un coefficiente dimensionale, individuato in una percentuale variabile a seconda del volume dei ricavi realizzati nell’esercizio in corso al 19 maggio 2019, ovvero:

        • 20% se essi non superano 400mila euro;
        • 15% se oltrepassano 400mila euro ma non 1 milione di euro;
        • 10% se sono maggiori di 1 milione di euro;

c) un coefficiente settoriale, determinato applicando le percentuali – variabili tra il 50% e il 400% – assegnate ai codici Ateco individuati nei summenzionati allegati.

L’ammontare del contributo cui si ha diritto viene determinato moltiplicando il valore di cui alla lettera a) per le percentuali di cui alle lettere b) e c).

Infine, va tenuto conto del massimale e dei minimali fissati dalla legge: se il contributo assegnato non può superare il valore di 150mila euro, viene previsto che in ogni caso alle persone fisiche spetti un ammontare minimo di mille euro e ai soggetti diversi dalle persone fisiche di 2mila euro. Questi ultimi valori saranno “rivalutati” applicando lo specifico coefficiente settoriale con le modalità sopra descritte.

Come richiedere il contributo

Coloro che hanno incassato il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio di maggio riceveranno il nuovo ammontare direttamente sul proprio conto corrente, senza bisogno di richiederlo.

I soggetti che, invece, non hanno percepito il fondo perduto di maggio dovranno presentare una apposita istanza attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, che, una volta ricevuta la domanda, provvederà a liquidare il contributo sul conto corrente del beneficiario.

Qui sotto la tabella che spiega come calcolare il contributo.

Come funziona la proroga della Cassa Integrazione Covid-19?

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che continua a colpire tutto il mondo e in particolare il nostro Paese si è trasformata anche in emergenza economica, tanto da costringere il Governo a varare nuovi provvedimenti tra cui l’ultimo in ordine di tempo il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali a favore delle famiglie.

Tra le novità più importanti in materia di lavoro, l’estensione della cassa integrazione guadagni a favore dei dipendenti dei datori di lavoro colpiti dalla crisi economica. Costoro possono ricorrere alla cassa integrazione con causale Covid-19 per una durata massima di 14 settimane relativamente al periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, anche se solo dopo aver esaurito le prime 9 settimane potranno ottenere ulteriori 5 settimane. Esaurite le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre è possibile richiedere, con una nuova procedura, ulteriori 4 settimane di indennità.

Per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo, particolarmente colpiti dalla crisi, le ultime 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1° settembre.

I datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o al Fondo Integrazione salariale (FIS) con sede nelle le ex “zone rosse” (primi comuni colpiti dall’emergenza nella zona del lodigiano oltre al comune di Vò, in Veneto) hanno comunque diritto a 3 mesi in più di trattamento che si sommano alle prime 9 settimane

Invece, i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione in deroga (CIGD) hanno diritto a 1 mese in più di trattamento che si sommano alle prime 9 settimane, se aventi sede nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Contro i ritardi verificatisi in questi mesi nell’erogazione della cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’Inps, a partire dalle richieste decorrenti dal prossimo 18 giugno l’Istituto potrà anticipare il 40% dell’indennità entro un mese dal ricevimento delle domande.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’Inps diventa finalmente il soggetto responsabile al posto delle Regioni, ferme restando le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano e il completamento delle autorizzazioni delle prime 9 settimane di trattamento che restano comunque in capo alle Regioni stesse. 

Viene inoltre ampliata la platea dei dipendenti neo assunti che possono accedere agli ammortizzatori sociali, che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.

Infine, viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione,  consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva: obbligo che era stato introdotto con il DL n. 18/2020 (Cura Italia), cancellato con le legge di conversione, è stato ora nuovamente reintrodotto.

A fronte dell’estensione del ricorso alla cassa integrazione, si amplia il periodo entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso, che viene ora portato sino a tutto il 17 agosto 2020.

Con l’obiettivo di sostenere lavoratori e famiglie, raddoppiano i congedi parentali e i permessi Covid-19 nonché i bonus baby sitter. Salgono infatti a 30 giorni il periodo di congedo parentale Covid-19 di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I 30 giorni potranno ora essere fruiti dal 5 marzo fino al 31 luglio. 

Per i mesi di maggio e giugno 2020 sono inoltre aumentati di ulteriori 12 giornate i permessi retribuiti per i lavoratori disabili o per i lavoratori che assistono disabili ex art. 33 legge 104/92.

Fino al 31 luglio 2020 per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori immunodepressi, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

Si rafforza il bonus baby sitter che raddoppia da 600 a 1.200 euro. La somma potrà essere utilizzata direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi integrativi per la prima istanza, inclusi i cosiddetti centri estivi (in questo caso il bonus baby sitter è incompatibile con il bonus asilo nido). 

Viene introdotto un vero e proprio diritto alla smart working: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’anno 2020 i lavoratori dipendenti continuano ad avere il diritto sia al bonus Renzi che alle detrazioni di reddito di lavoro dipendente originariamente spettanti, anche se teoricamente non più dovuti per effetto delle misure a sostegno del reddito. In altre parole, la norma neutralizza gli effetti penalizzanti derivanti dal ricorso alla cassa integrazione, nonché dal riconoscimento dei congedi Covid-19.

Sono altresì sospesi sino al 31 agosto i pignoramenti sugli stipendi effettuati dall’agente per la riscossione.

Infine: si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con la famiglia ove prestano servizio.

Molte misure anche per sostenere i datori di lavoro. Oltre all’estensione della cassa integrazione guadagni, sono prorogati al 16 settembre il versamento di imposte e contribuiti già sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio con pagamento in unica rata oppure in quattro rate.

Non sono dovuti il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap. Sono previsti contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi che hanno avuto un significativo calo di fatturato. In particolare spettano a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. L’ammontare è calcolato applicando diverse percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019, in funzione dei ricavi/compensi. Per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro spetta il 20% della suddetta differenza; per i soggetti con ricavi/compensi compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro la percentuale è del 15%; per i soggetti tra 1 e 5 milioni di euro, scende al 10%. E’ comunque previsto un contributo minimo, pari a 1.000,00 euro, per ditte individuali e lavoratori autonomi; 2.000,00 euro per le imprese.

Ancora: sono previsti finanziamenti da parte dell’Inail alle imprese che acquistano apparecchiature e attrezzature per favorire il distanziamento sociale, per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio, nonché dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L’importo massimo concedibile è pari a 15.000,00 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000,00 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti e 100.000,00 euro oltre i 50.

Ai datori di lavoro esercenti attività in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta per il 2021 in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, in relazione agli  interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19, ivi compresi quelli  edilizi necessari per il  rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza. Il credito spetta anche in relazione agli investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

A tutti i datori di lavoro spetta altresì un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000,00 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Si segnala infine la possibilità, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, senza obbligo di causale anche se superano i primi 12 mesi.

Claudio Della Monica 
Consulente del Lavoro esperto Welfare Index PMI

Il Welfare State al tempo del Covid-19

Mai come in questi giorni si avverte necessaria la presenza dello Stato. Tra gli obiettivi del Welfare State troviamo certamente quello di dare sicurezza agli individui e alle famiglie in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che sta duramente colpendo il nostro Paese ha imposto e imporrà interventi normativi atti a potenziare il Sistema sanitario nazionale, la Protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; a dare sostegno alle famiglie e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; a supportare il credito per famiglie e imprese tramite il sistema bancario; a sospendere gli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali.

Gli interventi a favore delle famiglie si sostanziano nell’introduzione di congedi parentali (cd. “Covid-19”) e permessi ex L. 104/92 a favore dei disabili, aggiuntivi rispetto agli ordinari, nonché dei cd. bonus “baby-sitting”. Sono inoltre previsti, a favore dei lavoratori dipendenti, specifici ammortizzatori sociali “Covid-19”. In particolare, per quanto riguarda i congedi Covid-19 a favore dei lavoratori dipendenti, trattasi della concessione straordinaria di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 4 maggio 2020.

I beneficiari sono:

– i genitori con figli fino a 12 anni di età, a cui è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la contribuzione figurativa;
– i genitori con figli dai 12 ai 16 anni, che possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
– i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, cui anche in questo caso è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
– i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali ordinari, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo Covid-19.

I congedi Covid-19 non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito.

Per quanto concerne i permessi ex L. 104/92 è previsto un incremento delle giornate riconosciute e retribuite. Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Il bonus baby-sitting, alternativo rispetto al congedo Covid-19, consiste invece nella fruizione di un bonus di 600,00 euro a famiglia per le prestazioni effettuate da terzi nei periodi di chiusura scolastica. Spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo, nonché – oltre il limite d’età di 12 anni – in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per quanto riguarda le misure a sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori dipendenti, è previsto da parte dei datori di lavoro il ricorso straordinario ed esteso agli istituti della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per un periodo massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020 (per la cassa in deroga fino al termine del periodo di emergenza fissato al 31 luglio). Per le regioni Lombardia, Veneto e Emilia e per i comuni delle ex “zone rosse” sono previste norme speciali.

La domanda di cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” può essere sostanzialmente richiesta dalle Aziende inquadrate dall’Inps nel settore industria. L’assegno ordinario può essere invece richiesto dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, ove esistenti, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), per quest’ultimo tipicamente Aziende e lavoratori autonomi dei settori commercio, terziario, turismo con più di cinque dipendenti.
Alla cassa integrazione in deroga possono accedere i datori di lavoro esclusi dagli altri ammortizzatori. Mentre la domanda di cassa integrazione ordinaria e quella per l’assegno ordinario devono essere inoltrate direttamente all’Inps, quella di cassa in deroga va presentata alla regione competente per territorio che, dopo averla autorizzata, la inoltra a sua volta all’Istituto previdenziale.

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, eliminando o riducendo le diverse condizioni che normalmente sono richieste per accedervi (no pagamento di contributi addizionali, no computo delle settimane massime di cassa usufruibili, no limiti del numero di ore di cassa rispetto alle ore lavorabili, no pre-requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro da parte dei lavoratori beneficiari).

In caso di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario il datore di lavoro può optare tra anticipare l’indennità di cassa ai dipendenti e successivamente recuperare l’importo detraendolo dai contributi Inps dovuti; oppure chiedere all’Istituto previdenziale il pagamento diretto ai lavoratori. Per la cassa in deroga è previsto solo il pagamento diretto da parte dell’Inps. Per ovviare al ritardo dei pagamenti diretti, i lavoratori possono chiedere al proprio istituto bancario una somma massima di 1.400,00 euro quale anticipazione dell’indennità.

Claudio Della Monica
Esperto Welfare Index PMI

Agenzia delle Entrate: Il valore economico del servizio di carpooling è fiscalmente non imponibile

Il valore economico del servizio di carpooling offerto tramite piattaforma informatica dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti è fiscalmente non imponibile. 

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 461 del 31 ottobre 2019. Per “carpooling” si intende un sistema di trasporto non professionale basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più lavoratori dipendenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, senza che per la prestazione di trasporto sia previsto alcun tipo di corrispettivo.

I vantaggi consistono nell’ottimizzare e ridurre – anche in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale – i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali ecc.) e i costi individuali di trasporto (ad es.: spese carburante, pedaggio, spese di parcheggio) relativi al tragitto casa -lavoro-casa, ai fini del benessere dei dipendenti anche in favore dell’efficienza lavorativa; il tutto attraverso l’utilizzo di una piattaforma software che il gestore della stessa mette a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti del datore di lavoro con il quale ha instaurato un rapporto negoziale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che i costi sostenuti dal datore di lavoro per l’uso della piattaforma a disposizione dei dipendenti non concorrono a formare reddito fiscalmente imponibile in capo ai beneficiari.

Viene quindi specificato che la fattispecie del carpooling è inquadrabile nella lettera f) dell’art. 51, comma 2, del TUIR secondo cui è fiscalmente irrilevante l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o categorie di dipendenti e ai loro familiari per finalità aventi, tra le altre, rilevanza sociale.

Per quanto concerne invece la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di car pooling, l’Agenzia ritiene che siano deducibili per un ammontare complessivo non superiore alla misura del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Naturalmente, qualora il servizio sia contemplato in un regolamento aziendale a carattere negoziale, oppure in un contratto aziendale sottoscritto con le rappresentanze sindacali, la deducibilità sarebbe del 100%.

Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP